Controllo GSA, crediti verso la Regione e squilibrio del perimetro sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 272 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Gestione sanitaria accentrata (GSA) non è un autonomo soggetto di diritto, ma un centro di responsabilità interno alla Regione, sottoposto ai controlli della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Le scritture contabili della GSA devono rispettare il principio dell’annualità del bilancio: è irregolare l’iscrizione di crediti verso la Regione corrispondenti a finanziamenti straordinari statali riconosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Lo scorretto utilizzo del sistema del debito autorizzato e non contratto (DANC) e i mancati riversamenti dalla cassa ordinaria alla cassa sanitaria generano un disavanzo del perimetro sanitario contrario alle regole di rilevanza costituzionale della perimetrazione sanitaria. È illegittima l’imputazione al perimetro sanitario dei costi di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, con finanziamento a carico del Fondo sanitario indistinto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’esame delle relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021 e 2022 della Gestione sanitaria accentrata (GSA) della Regione Toscana, trasmesse dal Terzo Certificatore (Collegio dei revisori della Regione) ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Dalla documentazione acquisita in sede istruttoria sono emerse criticità attinenti alla gestione sanitaria riservata alla Regione.

Il Magistrato istruttore ha sottoposto la situazione alla valutazione collegiale della Sezione, convocata nell’adunanza pubblica. La Regione ha trasmesso considerazioni e osservazioni, e in adunanza è intervenuto il responsabile della GSA. La Sezione ha esaminato i prospetti di conciliazione tra il bilancio della GSA e il bilancio regionale, nonché il bilancio consolidato del SSR.

La Motivazione della Corte

Il primo profilo di criticità riguarda la conciliazione tra il bilancio della GSA e il bilancio regionale. I bilanci 2021 e 2022 riportano crediti di parte corrente verso la Regione, parte dei quali non trova corrispondenza in impegni nel bilancio regionale dell’esercizio corrispondente. Tali crediti derivano da finanziamenti straordinari affluiti al bilancio regionale degli esercizi successivi, che le aziende sanitarie sono state autorizzate a iscrivere nei propri bilanci. La Sezione accerta l’irregolare contabilizzazione, rilevando che ogni scrittura che deroghi al principio dell’annualità del bilancio deve essere autorizzata dalla legge e trovare adeguata contabilizzazione.

Il secondo profilo attiene ai crediti di parte capitale, riferibili in massima parte agli impegni finanziati con il sistema del DANC. La Sezione accerta la persistenza del disavanzo del perimetro sanitario, gravato dall’intero disavanzo da DANC, a dispetto del perimetro ordinario che registra saldi positivi. I pagamenti eseguiti con la cassa sanitaria, senza riversamenti dalla cassa ordinaria, hanno sostenuto gli investimenti con disponibilità destinate all’erogazione dei LEA. La prassi risulta contraria alle regole di rilevanza costituzionale della perimetrazione sanitaria.

Un terzo profilo riguarda la mancata iscrizione nel bilancio della GSA degli impegni “ex lege”, assunti su risorse destinate agli enti del SSR in assenza di un beneficiario individuato. La Sezione accerta tale omissione, rilevando che tali poste rimangono prive di rappresentazione contabile, con conseguente difetto di conciliazione.

La Sezione rileva inoltre la presenza di debiti della GSA verso le aziende sanitarie di elevato ammontare, anche per quote del FSR risalenti a esercizi pregressi non ancora trasferite. La normativa richiede l’integrale impegno (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011) e l’erogazione delle quote del FSR almeno per il 95 per cento entro la fine dell’esercizio (art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013). La Sezione accerta la tardiva approvazione dei bilanci di esercizio 2021 e 2022 della GSA, con ritardi rispetto ai termini di legge.

Quanto agli ammortamenti dei mutui, la Sezione accerta l’illegittima iscrizione dei costi per l’ammortamento nel bilancio della GSA, che ne ha consentito il finanziamento con i ricavi del Fondo sanitario indistinto. La giurisprudenza costituzionale ha escluso tale possibilità (sentenza n. 233/2022), in considerazione della natura meramente finanziaria degli oneri, non copribili con entrate destinate all’erogazione dei LEA elencate dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011. La Sezione prende atto dei provvedimenti regionali di ripristino della dotazione del Fondo per gli esercizi 2022 e 2023.

Infine, la Sezione accerta che il Fondo per la copertura diretta dei rischi accantonato nel bilancio della GSA risulta incongruo rispetto alla reale dimensione del rischio sanitario, con gestione dei sinistri incompatibile con i principi contabili. L’analisi del bilancio consolidato del SSR evidenzia il permanere di una condizione di squilibrio strutturale, con perdite di esercizio rilevanti e costi in crescita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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