Parere preventivo su acquisizione societaria atto deliberativo inesistente non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 88 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esercizio della funzione di controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non può pronunciarsi sulla conformità dell’operazione di acquisizione di una partecipazione societaria quando l’ente trasmetta una mera bozza di proposta, priva di indicazione della natura dell’atto, dell’organo che lo ha adottato e della data di emanazione. Un atto siffatto deve ritenersi inesistente e privo di effetti giuridici e risulta inidoneo a fondare il giudizio di conformità, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere. L’acquisizione di partecipazioni in società già esistenti è subordinata, ai sensi degli artt. 7 e 8 TUSP, a una specifica deliberazione consiliare assistita da analitica motivazione sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e della coerenza gestionale.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo una richiesta di parere preventivo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’ente intendeva acquisire una quota minima di partecipazione in una società in house, per poter gestire il servizio di smaltimento dei rifiuti in via alternativa all’affidamento in essere presso un’azienda speciale consortile.

L’operazione si collocava sullo sfondo di un contenzioso pendente: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva impugnato, avanti al giudice amministrativo, la deliberazione consiliare che aveva disposto la trasformazione regressiva della società affidataria. Il Comune, in vista di un possibile esito sfavorevole, ha prospettato l’ingresso in altra società, inviando alla Sezione la documentazione a corredo e la sola bozza di proposta dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, rilevando che l’art. 5 TUSP, nel testo novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, ha trasformato quello che era un mero invio conoscitivo in un controllo preventivo di conformità. L’atto deliberativo va trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il comma 4 individua le articolazioni competenti e disciplina gli effetti del parere. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere. In caso di parere negativo, l’ente che intenda discostarsene deve motivare analiticamente le ragioni e pubblicarle sul proprio sito istituzionale.

Quanto all’ambito applicativo, la Corte ribadisce che il soggetto partecipato deve essere qualificabile come organismo societario e che la trasmissione spetta agli enti locali, alle regioni, ai loro enti strumentali e alle istituzioni di autonomia aventi sede nella regione. Nella specie l’atto proveniva dal Comune.

Il cuore del ragionamento riguarda però i parametri di verifica. La Sezione deve valutare la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’istante è pertanto onerato di fornire informativa esaustiva, con documentazione contabile ed extracontabile.

Sul punto la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 20/SSRRCO/PASP/2022, secondo cui l’art. 8 TUSP impone che l’acquisto di partecipazioni sia deliberato secondo le modalità dell’art. 7, che disciplina l’organo competente e l’onere motivazionale, nonché la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sull’oggetto della verifica. Nella specie manca una specifica deliberazione consiliare: è stata trasmessa solo una bozza, dalla natura incerta, priva di indicazione dell’organo e della data. L’atto, inesistente e privo di effetti giuridici, non può essere oggetto di pronuncia. La Sezione dichiara quindi il non luogo a provvedere e segnala, per il futuro, la gravità delle carenze motivazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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