Controllo rendiconto 2023: residue criticità su residui attivi e PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 13 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, non è limitato all’accertamento di gravi irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Anche in assenza di squilibri, la Sezione regionale di controllo può segnalare all’ente irregolarità contabili non gravi e meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare misure correttive. La natura collaborativa del controllo non esclude l’adozione di raccomandazioni cogenti, quale il vincolo di cassa sugli anticipi PNRR ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL. L’assenza di specifici rilievi su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’esame del rendiconto per l’esercizio finanziario 2023 del Comune di Massimeno, ente locale selezionato per il controllo analitico in ragione della presenza di residui attivi dei titoli 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro, secondo le modalità di cui alla lettera B della delibera n. 77/2024/INPR.
Dall’istruttoria, avviata con nota del magistrato istruttore del 5 dicembre 2024, sono emerse criticità relative a diversi aspetti gestionali, tra cui la gestione della cassa vincolata, l’utilizzo del risultato di amministrazione, l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione, la determinazione del fondo perdite per società partecipate, la gestione dei residui, l’indebitamento e i progetti PNRR. L’ente e l’organo di revisione hanno fornito controdeduzioni con nota del gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 definisce l’ambito del controllo, che tende alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. L’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 consente di segnalare irregolarità contabili anche non gravi quando non ricorrono i presupposti per l’adozione della deliberazione prevista dall’art. 148-bis o per l’avvio del procedimento di dissesto guidato.
La Corte sottolinea il passaggio da un modello di controllo prevalentemente collaborativo a un modello cogente, dotato di efficacia inibitoria, quale la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria.
Il quadro è integrato dalla legislazione speciale: l’art. 79 dello Statuto di autonomia e l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015 conferiscono alle Province autonome il coordinamento della finanza locale e il recepimento delle norme sull’armonizzazione contabile. La giurisprudenza costituzionale richiamata — in particolare la sentenza n. 80/2017 — afferma l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e riconosce alla finanza delle autonomie speciali il carattere di parte della finanza pubblica allargata.
Nel merito, dall’esame dei dati di rendiconto 2023 non emergono gravi irregolarità. Gli equilibri di parte corrente e complessivi risultano positivi, il fondo di cassa è capiente e non vi sono anticipazioni. Le criticità istruttorie sono state chiarite dalle controdeduzioni. Quanto ai progetti PNRR monitorati, i riscontri confermano l’assenza di criticità sull’allocazione delle risorse e sul rispetto delle scadenze.
La Sezione accerta l’assenza di gravi irregolarità e conclude il procedimento di controllo, rivolgendo all’ente raccomandazioni operative: monitorare la riscossione coattiva, valutare con attenzione i presupposti per il mantenimento dei residui attivi vetusti, proseguire nella gestione dei fondi PNRR nel rispetto dei cronoprogrammi e attivare i vincoli di cassa sugli anticipi non ancora spesi ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL. Gli esiti dovranno essere trattati nella relazione al rendiconto 2024.
Nota della Redazione
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