Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 420 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, integra una questione pregiudiziale. Ne consegue che la definizione della lite avviene solo decidendo su tale questione, con la possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. In tale ipotesi le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nonostante l’adesione della parte alla cessazione e la richiesta di condanna alle spese della controparte. Nel giudizio pensionistico, infine, non è dovuta alcuna somma per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001, con decorrenza dal 1.3.2013, e la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione comprensiva del predetto accredito, al pagamento degli arretrati maturati e degli accessori, oltre alla maggiorazione dei ratei futuri.

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione, riconoscendo quanto domandato unitamente agli accessori di legge, indicando il pagamento a valere sulla rata di giugno 2025, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. Il giudice, con ordinanza istruttoria, ha imposto all’INPS di depositare la prova dell’effettivo pagamento. L’INPS non ha ottemperato. All’udienza la ricorrente, dato atto dell’avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessazione, domandando la condanna di controparte alle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice prende atto della concorde richiesta delle parti. L’integrale pagamento delle somme dovute dall’INPS ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente, a fronte della piena soddisfazione della propria pretesa. Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con definizione della lite mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..

La Corte affronta poi il nodo delle spese. La definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale: tale deve ritenersi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il collegio richiama sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Su questa base dispone, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

Il principio operativo è chiaro: la cessazione della materia del contendere è qualificata come questione pregiudiziale, e la sua qualificazione condiziona la regolamentazione delle spese. Ne segue che l’adesione della parte ricorrente alla cessazione e la sua richiesta di condanna alle spese non prevalgono sulla regola della compensazione, che il giudice applica in forza della norma processuale contabile.

Quanto alle spese della sentenza, la Corte rileva che nulla è dovuto ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La pronuncia è dunque di accoglimento della richiesta di cessazione, con compensazione delle spese e nessun importo dovuto per il provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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