La società veicolo per il servizio idrico integrato pugliese è attuazione legislativa e sfugge al controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 15 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce attuazione di espresse previsioni legislative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 175/2016, l’operazione – costituzione di società a totale partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni – che sia delineata o espressamente autorizzata da un intervento diretto del legislatore in termini chiari e vincolanti, con riferimento puntuale a oggetto, soggetti coinvolti e modalità di attuazione. In tal caso, l’atto deliberativo non è soggetto agli obblighi di motivazione analitica e la relativa deliberazione è esclusa dal controllo della Corte dei conti. Non integra invece il regime derogatorio la norma che si limiti ad attribuire all’amministrazione una mera facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in ambiti settoriali, rimanendo su un piano generale e astratto.
Il Fatto
Il Commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale ha deliberato la presa d’atto dell’affidamento del servizio idrico integrato pugliese, per venti anni, in favore dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. secondo il modello dell’in house providing. Con il medesimo atto, il comune ha disposto l’acquisizione a titolo gratuito di una quota dello 0,112% del capitale di AQP s.p.a., trasferita dalla Regione, e la costituzione con altri enti di una società veicolo, denominata “Acqua Comune”, destinata a ricevere le azioni e a esercitare il controllo analogo congiunto sulla società affidataria. L’ente ha trasmesso la deliberazione alla Sezione regionale di controllo per le verifiche previste dall’art. 5 TUSP, allegando la documentazione tecnica, pur ritenendo l’operazione esclusa dal controllo.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, accertata la competenza territoriale e l’ambito oggettivo, poiché l’atto contempla sia l’acquisto di partecipazioni sia la costituzione di una società. Il thema decidendum ha riguardato l’operatività della deroga di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 5, che esclude l’obbligo di motivazione e il controllo quando l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative.
Richiamata la deliberazione n. 43/QMIG/2024 delle Sezioni riunite, la Sezione ha ricordato che la deroga opera solo quando sussista un intervento diretto del legislatore che delinei o autorizzi espressamente una specifica operazione societaria, restando invece esclusi gli interventi che si limitino ad attribuire una mera facoltà in determinati ambiti settoriali. La verifica ha richiesto di accertare se la costituzione della società veicolo e l’acquisto delle azioni trovassero un fondamento legislativo espresso e vincolante.
Il quadro normativo è stato ricostruito. A livello statale, l’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006 ha ammesso l’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche. L’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 153/2024 ha autorizzato il trasferimento delle azioni di AQP s.p.a. ai comuni, condizionandolo all’esercizio del controllo analogo su una società a capitale interamente pubblico. A livello regionale, la l.r. Puglia n. 14/2024, come modificata dall’art. 241 della l.r. n. 42/2024, ha trasformato la previsione in un vero e proprio obbligo normativo di costituzione della società veicolo, prevedendo termini, modalità e incentivi finanziari.
Le deliberazioni dell’Autorità Idrica Pugliese e le delibere della Giunta regionale hanno dato attuazione a questo disegno, configurando una “fattispecie a formazione progressiva”. La deliberazione comunale esaminata si inseriva in tale iter, autorizzando la sottoscrizione di una quota dello 0,112% del capitale di AQP s.p.a., corrispondente a un valore nominale determinato, e la costituzione della società veicolo con un apporto al capitale di 10.000 euro.
La Corte ha concluso che l’operazione costituiva attuazione di un quadro legislativo di dettaglio, che delinea e autorizza espressamente la specifica operazione in termini chiari e vincolanti. L’atto è stato pertanto escluso dagli obblighi motivazionali e dal perimetro del controllo, in conformità alle precedenti pronunce della Sezione. La deroga non esonera tuttavia l’amministrazione dalla verifica nel tempo della convenienza dell’operazione, oggetto di monitoraggio in sede di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP, né dai controlli di legalità finanziaria e di parificazione.
Nota della Redazione
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