Errore di dosaggio del farmaco oncologico e nesso causale nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 61 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la condotta omissiva di altri soggetti coinvolti nel processo di somministrazione farmacologica e le carenze organizzative della struttura sanitaria non integrano la causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso eziologico con il danno erariale indiretto, ove non presentino i caratteri dell’autonomia, dell’eccezionalità e dell’atipicità rispetto alla serie causale già in atto. Esse operano sul piano della mera concausalità, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., mutuabile nella materia contabile, con effetto di attenuazione e non di esclusione della responsabilità del medico prescrittore. L’entità macroscopica dell’errore di dosaggio, rilevabile con un semplice calcolo aritmetico, fonda il giudizio di colpa grave e giustifica il pieno rigetto del motivo di riduzione ex art. 52 t.u.C.d.c.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale condannava un medico oncologo al pagamento, in favore dell’azienda sanitaria, della somma di euro 30.000,00 a titolo di danno erariale indiretto. L’addebito derivava dall’esecuzione di una transazione stipulata dalla struttura sanitaria per definire stragiudizialmente la controversia avviata da un paziente oncologico, a seguito della non corretta somministrazione di un farmaco chemioterapico.

Il medico, in servizio presso il reparto di oncologia, aveva prescritto un quantitativo di farmaco dieci volte superiore al dovuto, con conseguente sospensione del trattamento. Esperita l’azione risarcitoria in sede civile, il paziente aveva ottenuto una somma complessiva di euro 120.000,00. La Procura contabile aveva quindi agito nei confronti di più soggetti per il ristoro di euro 54.000,00, detraendo dal transatto una quota del 50% imputabile a carenze organizzative. La Sezione territoriale riconosceva la responsabilità della sola appellante, riducendo l’importo per la complessiva disorganizzazione aziendale e assolvendo gli altri prevenuti per assenza di colpa grave. Il medico proponeva appello in punto di quantum.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla ricostruzione del ruolo della farmacista, la quale, contattando il prescrittore, aveva posto in dubbio solo la praticabilità del preparato galenico, senza segnalare l’abnorme posologia del farmaco oncologico. Il Collegio ritiene che l’entità della sproporzione avrebbe dovuto indurre la professionista, in ragione delle proprie competenze specifiche, a intercettare l’anomalia ed evidenziarla al medico.

Le stesse raccomandazioni ministeriali sulla prevenzione degli errori nella terapia oncologica, richiamate dalla difesa, non si riferiscono alle sole modalità di preparazione, ma anche alla posologia. Sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico sarebbe stato immediatamente possibile cogliere il macroscopico errore materiale in cui era incorso il prescrittore.

Nondimeno, pur ammettendo in astratto, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c., una concorrente condotta omissiva della farmacista, la Corte esclude che tale condotta possa interrompere il nesso eziologico. In base ai principi di concausalità di matrice penalistica, l’apporto della farmacista può solo attenuare la responsabilità del medico. La causa sopravvenuta interrompe il legame causale solo se autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, secondo il principio richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Tali caratteri non sono riconoscibili né nella condotta omissiva degli altri prevenuti, né nelle ulteriori carenze organizzative. In assenza dell’errore iniziale del medico non vi sarebbe stata alcuna somministrazione errata, e le carenze organizzative rappresentano ipotesi non infrequenti, tali da non esimere il prescrittore dallo svolgimento scrupoloso del proprio compito.

Quanto all’elemento psicologico, la circostanza che fossero presenti tutti gli elementi per il corretto calcolo della posologia non attenua il giudizio di riprovevolezza, poiché è proprio la grossolanità dell’errore a fondare la colpa grave. Il terzo motivo, relativo al mancato esercizio del potere riduttivo ex art. 52 t.u.C.d.c., è privo di pregio per la gravità della colpa. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza confermata, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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