Controllo sul rendiconto comunale e residui vetusti: nessuna grave irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 91 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sul rendiconto degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, non si traduce in un giudizio sulla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, ma in una verifica della corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile. In tale ambito ogni irregolarità contabile, anche non grave, e ogni sintomo di precarietà finanziaria sono suscettibili di segnalazione all’ente locale, alla Provincia autonoma vigilante e alla Regione titolare della competenza ordinamentale, al fine di stimolare le opportune misure correttive. La cancellazione dei residui attivi vetusti è ammessa solo previo accertamento formale dell’assoluta inesigibilità, con motivazione analitica delle procedure di recupero esperite, dovendo il credito permanere nello stato patrimoniale fino alla prescrizione. L’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.
Il Fatto
La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 di un Comune. L’ente rientrava tra i soggetti da controllare secondo le procedure dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, in quanto il rendiconto evidenziava residui attivi dei titoli 1 e 3 per un importo pro-capite superiore a mille euro.
Il Comune aveva approvato il rendiconto nei termini di legge e trasmesso i dati alla banca dati BDAP. L’organo di revisione economico-finanziaria aveva inoltrato i questionari sul bilancio di previsione 2025-2027 e sul rendiconto 2024. In fase istruttoria il magistrato ha richiesto chiarimenti su alcune criticità contabili, sulla gestione dei residui, sul fondo perdite delle società partecipate e sui progetti finanziati con fondi PNRR, PNC e REACT EU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima ricostruito il quadro normativo, richiamando la legge costituzionale n. 3/2001 e lo art. 79 dello Statuto speciale, che riserva alle Province autonome il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali. La giurisprudenza costituzionale citata — dalla sentenza n. 60/2013 alla n. 80/2017 — ha ribadito l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, quale strumento di lettura unitaria delle informazioni contabili.
Sul tema dei residui attivi vetusti, la Sezione ha precisato che la cancellazione è disciplinata dall’art. 11, comma 4, lett. n), del d.lgs. n. 118/2011 e dall’art. 230, comma 5, del TUEL. I crediti inesigibili possono essere stralciati dal conto del bilancio, ma devono restare nello stato patrimoniale fino alla prescrizione; è obbligatorio adeguare il fondo svalutazione crediti. Solo l’accertata assoluta inesigibilità consente l’eliminazione patrimoniale.
Quanto all’equilibrio complessivo W3, il Collegio ha preso atto dell’errore materiale riconosciuto dall’ente nella compilazione, che aveva omesso un vincolo di importo pari a 36.582,15 euro, confluito correttamente nel quadro. L’ente ha confermato la correttezza del valore di equilibrio complessivo approvato.
In materia di fondi PNRR, PNC e REACT EU, il Collegio ha monitorato i progetti in carico al Comune quale soggetto attuatore, rilevando al 30 settembre 2025 accertamenti per 869.457 euro, impegni per 1.045.868 euro e pagamenti per 649.712 euro. Ha raccomandato il rispetto dei cronoprogrammi, atteso che il loro mancato rispetto determina la perdita del finanziamento, e l’attivazione dei vincoli di cassa sulle somme anticipate.
Il procedimento si è concluso con l’accertamento dell’assenza, allo stato degli atti, di gravi irregolarità, con invito all’ente a proseguire nella verifica della situazione delle società partecipate e nella corretta compilazione dei documenti di bilancio.
Nota della Redazione
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