Parere favorevole su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 137 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la qualità di socio e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il parere concerne la sola costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni, non le operazioni societarie straordinarie. L’atto deliberativo deve recare analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere positivo può essere reso allo stato degli atti e condizionato dalle precisazioni sui profili carenti della motivazione.
Il Fatto
Il Consorzio Le Valli, costituito da comuni che insistono nel territorio del Consiglio di bacino Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione della propria Assemblea consortile con cui ha disposto l’adesione, in qualità di socio, alla costituenda società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani, in nome e per conto dei comuni consorziati.
L’operazione trae origine dall’affidamento del servizio, disposto dall’Assemblea del Consiglio di bacino ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 per la durata di quindici anni. La questione arriva all’esame della Corte perché l’assunzione della qualità di socio integra l’ipotesi per cui è previsto il parere preventivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/2022/QMIG. L’esercizio dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: la prima pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio; la seconda privatistica, di attuazione mediante statuto, atto costitutivo e contratto di acquisto della partecipazione. Il controllo si colloca tra le due, prima che la scelta sia attuata.
I parametri del sindacato consistono nella verifica dell’analitica motivazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Va inoltre accertata l’adozione dell’atto con le modalità e i contenuti degli artt. 7 e 8 del Tusp. L’ambito oggettivo è limitato ai due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio, restando escluse le operazioni straordinarie.
Nel merito, la fattispecie ricade nelle ipotesi di parere, poiché il Consorzio acquista la qualità di socio nella nuova società. L’atto è adottato dall’Assemblea consortile, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. I vincoli tipologici e finalistici risultano rispettati: la partecipazione è in società per azioni e l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo — equilibrio economico-finanziario della società, suffragato dal business plan asseverato — dal profilo soggettivo, riferito alla situazione dell’ente. Sul primo la documentazione è adeguata. Sul secondo rileva che nel verbale mancano indicazioni sulla situazione finanziaria dell’Ente e sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica; di qui la precisazione.
Quanto alla convenienza economica, l’onere è assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore e alla relazione del Consiglio di bacino, che contiene un’analisi di benchmark. La Corte ritiene congrue le ragioni addotte. Sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, invece, la delibera non risulta motivata; anche su questo punto la Sezione formula la propria precisazione. Il parere è pertanto positivo allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5.
Nota della Redazione
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