Controllo sulle spese elettorali: istruttoria della Corte dei conti sui rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 162 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste di candidati nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, possono avviare una fase istruttoria volta ad acquisire chiarimenti, integrazioni e documentazione sui rendiconti depositati. Il potere sanzionatorio previsto dall’art. 15, commi 15 e 16, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. f), della legge n. 96/2012, presuppone un accertamento compiuto nella fase di controllo. La descrizione generica di una prestazione in fattura, o la riferibilità di una spesa a una lista concorrente, giustifica la richiesta di chiarimenti prima di ogni determinazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali relative alle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Casale Monferrato. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato il rendiconto di una formazione politica che ha partecipato alla competizione, acquisito in data 12 luglio 2024.

Dall’analisi preliminare del rendiconto il Collegio ha ritenuto necessario avviare una fase istruttoria per acquisire elementi utili al controllo. La questione arriva così davanti al Collegio per la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo dettato dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 che, all’art. 13, comma 6, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, intesta alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio richiama i propri indirizzi: la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 e la delibera n. 12/2014, che enuncia i principi di diritto cui devono conformarsi le Sezioni regionali. Richiama inoltre le proprie precedenti delibere con cui ha richiesto ai Presidenti dei Consigli comunali i dati necessari e ha fornito lo schema tipo di rendiconto.

Il Collegio individua il proprio potere sanzionatorio per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento, la violazione dei limiti di spesa e il mancato deposito dei consuntivi. Su tale base ritiene di dover acquisire chiarimenti su due voci specifiche del rendiconto esaminato.

La prima riguarda una fattura con descrizione generica del servizio acquistato, riferita alla campagna elettorale: il Collegio chiede di chiarire il soggetto prestatore e la natura delle prestazioni. La seconda concerne una spesa per volantini che menziona una lista alleata ma concorrente: il Collegio chiede informazioni sulla riconducibilità della spesa alla campagna della lista. La delibera dispone pertanto che i soggetti indicati forniscano chiarimenti e integrazioni entro quindici giorni dalla ricezione, senza ancora adottare alcuna determinazione sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *