Responsabilità erariale esclusa per omissioni documentali sulla discarica (Corte dei Conti Sez. III App. n. 70 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente al pagamento di penalità inflitte dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la condotta omissiva dei dirigenti e dei funzionari pubblici, consistita nel non aver fornito alla Commissione europea una documentazione di appoggio adeguata a provare la messa a norma di una discarica, non integra colpa grave allorché lo stato di obiettiva incertezza sulla situazione del sito sia riconducibile al quadro informativo fornito dagli enti territoriali e dagli organi tecnici competenti. Il giudizio sulla colpa grave, di natura essenzialmente normativa, richiede la previa individuazione della regola cautelare, la verifica della sua esigibilità nel caso concreto e una valutazione ex ante della condotta doverosa. Il nesso di causalità tra omissione e danno è escluso quando la condotta pretesa dal giudice di prime cure non sarebbe stata idonea a evitare il pregiudizio, poiché il pagamento della penalità dipende anche da presupposti tecnici non realizzati nel periodo considerato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla condanna della Repubblica italiana, pronunciata dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea il 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità semestrale per la mancata esecuzione della precedente sentenza del 26 aprile 2007 in materia di discariche abusive. Tra i siti non conformi rilevava la discarica di sud-est situata nel Comune di Serravalle Scrivia, ricompresa nel sito di interesse nazionale.
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha convenuto in giudizio dirigenti ministeriali, commissari delegati, amministratori e tecnici degli enti locali, contestando loro il danno erariale derivante dal versamento del primo semestre di penalità. Il giudice di prime cure, con sentenza depositata il 19 maggio 2021, ha dichiarato la responsabilità amministrativa di quattro soggetti e ha respinto le domande verso gli altri, esercitando il potere riduttivo. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i condannati, la Procura regionale e, in via incidentale, numerosi convenuti assolti.
La Motivazione della Corte
La Sezione terza centrale di appello, disposta la riunione di tutti i gravami, ha esaminato prioritariamente le questioni di merito per la loro più agevole soluzione. Il Collegio ha ritenuto infondato l’appello della Procura regionale e meritevoli di accoglimento quelli delle parti private già condannate.
Sul piano del nesso di causalità, la Corte ha rilevato che la conclusione del giudice di prime cure, fondata sul criterio del più probabile che non, non tiene conto di un presupposto tecnico decisivo. Affinché la discarica potesse essere esclusa dall’elenco di quelle non a norma non bastava provare che essa era stata messa in sicurezza nel 2010: era necessario anche che i rifiuti pericolosi ivi contenuti fossero stati caratterizzati. La caratterizzazione è intervenuta solo nel mese di novembre 2016, come dimostra la corrispondenza tra la Regione Piemonte e il Ministero del gennaio 2016, dalla quale emerge l’impossibilità di sondare la discarica per il rischio di compromissione delle barriere impermeabili. Di qui l’esclusione del rapporto eziologico rispetto al pagamento della prima semestralità.
La Corte ha poi ritenuto contraddittoria la motivazione di primo grado in ordine alla documentazione di appoggio. Il giudice di prime cure ha giudicato inadeguata la documentazione esaminata sulla base delle conseguenze che essa aveva prodotto presso i servizi tecnici della Commissione, invertendo così il metro di valutazione. La nota tecnica regionale, invece, con una valutazione ex ante, risultava oggettivamente adeguata e distingueva correttamente la discarica di sud-est, già bonificata, dalla zona di terreno contaminato interessata dagli interventi del lotto 2. Le valutazioni dei servizi europei erano, pertanto, connotate da un significativo grado di opinabilità, come conferma il fatto che furono avanzate proposte, rimaste senza seguito, di impugnare le ingiunzioni di pagamento.
Quanto alla colpa grave, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui essa ha natura essenzialmente normativa e va accertata mediante una valutazione ex ante, previa individuazione della regola cautelare e verifica della sua esigibilità nel contesto di fatto e di diritto. Il giudice di primo cure non ha fatto corretta applicazione di tali criteri, considerata la complessità del quadro e il coinvolgimento di autorità appartenenti a diversi livelli di governo. L’incertezza sulla porzione effettivamente interessata dalla procedura di infrazione derivava da un errore di qualificazione riconducibile alla segnalazione iniziale degli organi tecnici, divenuto evidente solo a seguito delle progressive chiarificazioni documentali.
Ne è conseguito il venir meno degli addebiti verso i condannati in primo grado, con riforma parziale della sentenza impugnata, e la conferma delle statuizioni assolutorie. La Corte ha inoltre dichiarato l’improcedibilità degli appelli incidentali proposti dagli assolti, per difetto di interesse concreto, e ha regolato le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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