Indebito pensionistico e cessata materia del contendere per annullamento in autotutela (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 74 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto annullamento in autotutela, da parte dell’ente previdenziale, del provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda di irripetibilità. Ove le parti aderiscano alla declaratoria, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in tale forma, per sopravvenuta satisfazione della pretesa sostanziale, giustifica l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione dell’esito e del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, impugnava i provvedimenti con cui l’Inps aveva accertato un indebito di euro 11.232,78 lordi, pari a euro 7.760,25 netti, a seguito del ricalcolo della prestazione per le annualità dal 2014 al 2024. L’ente aveva dapprima comunicato la rideterminazione del trattamento, per effetto dell’eliminazione dell’integrazione al minimo e del ricalcolo dei ratei e delle trattenute di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, e poi aveva richiesto la restituzione della somma.
Il pensionato deduceva l’illegittimità della pretesa, invocando l’art. 52, l. n. 88/1989 e l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, e rilevava l’assenza di dolo o errore imputabile, essendo i dati reddituali a conoscenza dell’Istituto attraverso la presentazione del mod. 730. In subordine chiedeva dichiararsi l’irripetibilità per le annualità dal 2014 al 2022, oltre il termine annuale previsto dalla legge applicabile, con condanna dell’Inps alla restituzione di quanto eventualmente recuperato.
La Motivazione della Corte
Costituendosi, l’Inps ha riconosciuto la decadenza dal recupero per l’indebito relativo agli anni dal 2014 al 2022, avendo constatato che il relativo provvedimento era stato portato a conoscenza dell’interessato il 29 luglio 2024. Con determinazione del 14 luglio 2025, l’Istituto ha proceduto ad abbandonare l’indebito mediante autotutela per il periodo 2014-2022, per un importo di euro 10.106,07 lordi, pari a euro 6.916,59 netti.
L’ente ha invece confermato la richiesta residua di euro 843,66 netti, relativi agli anni 2023 e 2024, per il superamento del limite reddituale previsto dalla disciplina vigente per l’erogazione del trattamento minimo, con conseguente rideterminazione della quota incumulabile ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995. A sostegno ha richiamato l’art. 9, l. n. 428/1985 e l’art. 428 d.P.R. n. 429/1986, che riconoscono all’Amministrazione un termine annuale per concludere la revisione delle liquidazioni automatizzate e un ulteriore anno per il recupero, con provvisorietà delle liquidazioni stesse ed esclusione di un affidamento incolpevole del beneficiario.
All’udienza dell’11 febbraio 2026 la difesa del ricorrente, preso atto del parziale annullamento in autotutela e richiamata la domanda subordinata, ha chiesto dichiararsi l’integrale cessazione della materia del contendere anche per la somma residua, non ritenendo opportuno proseguire il giudizio su quest’ultima. L’Inps ha aderito alla richiesta, pur concludendo per la compensazione delle spese.
Il giudice ha qualificato l’oggetto del giudizio come accertamento della ripetibilità dell’indebito sulla pensione di reversibilità per le annualità 2014-2024. Preso atto del sopravvenuto annullamento in autotutela per il periodo 2014-2022 e dell’adesione di entrambe le parti alla declaratoria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in conformità alla richiesta congiunta, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’esito e del comportamento processuale.
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Nota della Redazione
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