Nessun nesso causale tra trauma di leva e patologie psichiche successive (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 132 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice contabile, investito di una domanda di pensione privilegiata, verificare la dipendenza o l’interdipendenza tra l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio e le ulteriori patologie denunciate. Il criterio dell’interdipendenza postula una relazione eziopatogenetica tra due o più menomazioni, ove la prima abbia contribuito, favorito o aggravato l’insorgenza, l’evoluzione o la gravità della seconda, da valutarsi alla luce della temporalità, della compatibilità clinica, della documentazione e dell’esclusione di fattori estranei. Nel giudizio pensionistico il parere del collegio medico-legale, in ragione della natura eminentemente tecnica della questione, è pienamente apprezzabile e se ampiamente e logicamente motivato, privo di contraddizioni e fondato sul contraddittorio con il consulente di parte, non vi è ragione per discostarsene.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria chiedendo di annullare i provvedimenti ministeriali e di riconoscere la dipendenza da causa di servizio militare delle infermità denunciate, con conseguente diritto a pensione privilegiata ordinaria e relative categorie tabellari, oltre interessi, rivalutazione e spese.
La vicenda trae origine da un evento traumatico occorso durante la visita di leva, all’esito di un prelievo ematico, con trauma contusivo alla regione zigomatica e ferita lacero-contusa. L’Amministrazione aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio il solo trauma contusivo, negando invece la dipendenza della cefalea ricorrente e della sindrome ansioso-depressiva, in ragione del parere negativo del competente comitato di verifica per le cause di servizio. Da qui l’impugnazione dei decreti del 2019 e del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto un supplemento istruttorio richiedendo un parere medico-legale al collegio medico-legale, attesa la natura eminentemente tecnica della questione sottoposta al suo esame. Il giudizio si è quindi imperniato sulla verifica della sussistenza della dipendenza o dell’interdipendenza delle patologie lamentate rispetto all’evento occorso.
Il collegio medico, dato atto delle osservazioni del consulente di parte, ha premesso il criterio della interdipendenza, intesa come relazione eziopatogenetica tra menomazioni, da valutarsi alla luce della temporalità, della compatibilità clinica, della documentazione e dell’esclusione di fattori estranei. Su tale base ha escluso la correlazione tra il trauma emi-facciale e la cefalea, rilevando l’assenza di segni neurologici e la normalità dell’attività cerebrale accertata in occasione del ricovero ospedaliero.
Quanto al disturbo depressivo, il collegio ha evidenziato che la sintomatologia è comparsa a distanza di oltre quindici anni dall’evento, in assenza di continuità eziopatogenetica, funzionale e fenomenologica con la patologia originaria, non soddisfacendo alcuno dei criteri medico-legali di validazione del nesso causale. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un disturbo da stress post-traumatico, difettando il vissuto diretto delle circostanze traumatiche.
Il collegio ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte, escludendo che i postumi del trauma costituissero il motivo della riforma e valorizzando una possibile genesi endogena delle patologie psichiche. La Corte ha ritenuto il parere ampiamente e logicamente motivato, privo di contraddizioni, non ravvisando ragioni per discostarsene, e concludendo per l’infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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