Controllo spese elettorali comunali: limiti, forfait e fonti di finanziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 27 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 12 della L. n. 515/1993 e dell’art. 13 della L. n. 96/2012, esercita un controllo successivo di legittimità sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La verifica accerta il rispetto del termine di deposito, del limite massimo di spesa, della conformità delle voci alle tipologie dell’art. 11 della L. n. 515/1993, della riferibilità temporale alla campagna elettorale e dell’indicazione delle fonti di finanziamento. Le spese forfettarie dell’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993 sono calcolate applicando la percentuale del 30 per cento alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1; tuttavia, nelle elezioni comunali, l’intero importo analiticamente documentato può essere inserito in consuntivo quando le spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale. Il periodo di riferimento decorre dal decreto prefettizio di convocazione dei comizi fino al giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, salvo singole spese inequivocabilmente riferibili alla consultazione.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Quattordici liste hanno preso parte alla competizione. Il numero degli aventi diritto al voto era pari a 25.608 elettori, con un limite massimo di spesa ammissibile di euro 25.608,00 per lista. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti, dieci entro il termine dell’11 agosto 2024 e quattro oltre i termini. Il Collegio riferisce gli esiti dei controlli e fissa gli indirizzi operativi seguiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, ricostruendo la disciplina dettata dall’art. 13 della L. n. 96/2012, che rinvia a numerose disposizioni della L. n. 515/1993 in tema di limiti, tipologia e pubblicità delle spese elettorali. Il controllo della Corte dei conti, per effetto dell’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, è circoscritto ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, mentre la verifica dei rendiconti dei singoli candidati resta affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello.

Quanto alla natura del termine per il deposito del consuntivo, il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, secondo cui la Sezione regionale accerta con apposita istruttoria se il mancato invio dipenda da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile in ragione dell’inottemperanza a formale atto di contestazione. Su tale base, i consuntivi depositati oltre i termini ma prima della contestazione sono considerati non sanzionabili.

Il Collegio affronta poi il problema del calcolo delle spese forfettarie. L’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993 fissa al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate il valore delle spese per sedi elettorali, viaggi, soggiorno, telefoniche e postali, nonché degli oneri passivi. Il Collegio ritiene corretto commisurare la percentuale alle spese documentate di cui al comma 1; tuttavia, considerata la peculiarità delle elezioni comunali, ammette l’inserimento integrale delle spese analiticamente documentate quando siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale.

In tema di periodo di riferimento, il Collegio osserva che l’art. 13 della L. n. 96/2012 non richiama l’art. 12, comma 1-bis, della L. n. 515/1993, che delimita la campagna elettorale tra convocazione dei comizi e giorno precedente la votazione. Il Collegio individua pertanto il periodo tra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale previsto dall’art. 9 della L. n. 212/1956, fatta salva l’ipotesi del ballottaggio, non escludendo singole spese esterne al periodo purché inequivocabilmente riferibili alla consultazione.

Sul contenuto del consuntivo, il Collegio ribadisce che vanno indicate sia le fonti esterne sia quelle interne, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, per la quale la dichiarazione di finanziamento con mezzi propri è sufficiente a provare la copertura delle spese. Il controllo non ha fatto emergere violazioni sanzionabili e non ha richiesto l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 7, della L. n. 96/2012 e dall’art. 15, commi 15 e 16, della L. n. 515/1993.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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