Esenzione Irpef sulle pensioni delle vittime del dovere: beneficio di natura soggettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 30 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati l’esenzione dall’Irpef di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004. Il beneficio ha natura esclusivamente soggettiva e prescinde dalla correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. I richiami normativi contenuti nella disposizione delimitano l’ambito dei destinatari e non i trattamenti pensionistici agevolati. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando il pensionato agisca per ottenere la pensione intera senza la ritenuta fiscale, poiché oggetto del giudizio è il rapporto previdenziale e non la restituzione di somme indebite.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, ha ottenuto il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata del 28 giugno 2024 ha chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.

L’Istituto ha respinto la pretesa, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della giustizia tributaria, la carenza della propria legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della domanda. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, chiedendo l’accertamento del diritto all’esonero e la condanna dell’I.N.P.S. a cessare la ritenuta. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, questa ha ribadito l’eccezione di difetto di giurisdizione e, in subordine, l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. L’art. 1, comma 2, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016 devolve alla Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, appartengono in via esclusiva a tale giurisdizione tutte le controversie concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle connesse al relativo diritto. L’oggetto del giudizio, nella specie, è il rapporto previdenziale e non un’obbligazione tributaria, poiché non si domanda la restituzione di ritenute né si impugna alcun atto impositivo.

È stata parimenti affermata la legittimazione passiva dell’I.N.P.S. Le condizioni dell’azione si accertano secondo la prospettazione dell’atto introduttivo. Poiché il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’Istituto in qualità di sostituto d’imposta, la questione dell’effettiva titolarità passiva del rapporto attiene al merito e non alla legittimazione.

Nel merito, la Corte ha richiamato il percorso estensivo avviato dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 e il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 6214/2022. L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza richiedere alcuna correlazione con l’evento costitutivo dello status.

La Corte ha aderito all’orientamento della Cassazione espresso con ordinanza n. 4873/2025, secondo cui l’estensione dell’esenzione ha effetto dal 1° gennaio 2017 e non è limitata ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo allo status. Il richiamo alle leggi in materia di vittime del dovere delimita l’ambito dei destinatari e non i trattamenti agevolati. A conferma, la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non correlati all’evento.

La Corte ha quindi accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione senza le ritenute Irpef, condannando l’I.N.P.S. a porre fine alla trattenuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del recente mutamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria e della dichiarata intenzione dell’Istituto di adeguarvisi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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