Inammissibile per tardività l’appello contabile notificato oltre il termine perentorio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 90 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello avverso la sentenza della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità degli artt. 285 e 286 cod. proc. civ. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata è idonea a far decorrere il termine breve, purché la consegna abbia prodotto il risultato della conoscenza dell’atto. La mancanza di attestazione di conformità all’originale non incide sulla validità della notificazione, salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza o la difformità della copia. La declaratoria di inammissibilità del gravame non richiede l’esame dei motivi di merito.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile apicale dell’area economico-finanziaria di un Comune per il ristoro di un danno erariale, contestandogli tre ordini di condotte: l’attribuzione a sé stesso di ore retribuite in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa; l’indebita liquidazione di incentivi per il recupero dell’evasione; la previsione di compensi per funzioni tecniche in assenza dei presupposti legittimanti.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 518/2022, ha accolto la domanda e condannato il convenuto. Questi ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione contabile, l’erronea reiezione dell’istanza di sospensione per pregiudizialità e l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardività del gravame. Il comma 1 dell’art. 178 del codice di giustizia contabile fissa in sessanta giorni il termine per proporre appello, mentre il comma 2 ne sancisce la perentorietà e ne individua la decorrenza dalla notificazione della sentenza.

Dalla documentazione versata nel fascicolo processuale elettronico è emerso che la sentenza di primo grado è stata notificata al difensore dell’epoca con pec del 22 giugno 2022. La notificazione dell’atto di appello alle Procure è stata invece effettuata il 22 settembre 2022, con conseguente superamento, sia pure di un solo giorno, del termine perentorio, detratto il periodo di sospensione feriale.

La Corte ha respinto le censure sulla notificazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’irritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità quando la consegna ha prodotto la conoscenza dell’atto, e la mancanza dell’attestazione di conformità non incide sulla decorrenza del termine breve. L’appellante, del resto, aveva riconosciuto nell’atto di appello la notificazione ricevuta in data 22 giugno 2022. L’eccezione di disconoscimento è stata disattesa, perché la documentazione è stata prodotta in formato elettronico originale.

All’inosservanza del termine perentorio consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame, secondo l’orientamento delle Sezioni d’appello della Corte dei conti. La Corte ha aggiunto, in via meramente accessoria, che sussistono altresì i presupposti dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c.: l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo, adottata per la cancellazione dall’albo del difensore, è stata notificata personalmente all’appellante, che ha nominato un nuovo difensore solo dopo oltre un anno e quattro mesi, non potendosi quindi riconoscere la riassunzione in termini. La definizione solo in rito ha consentito la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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