Controllo spese elettorali liste comunali e obbligo di deposito del consuntivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 57 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di depositare il consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto fonti di finanziamento: in tal caso l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo di conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste compete al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, mentre il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. Il consuntivo è regolare quando le spese rientrano nel limite massimo, sono riferibili alla campagna elettorale, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento.
Il Fatto
Nell’ambito delle elezioni amministrative del Comune di Foligno del 2024, tenutesi in data 08-09 giugno e, al turno di ballottaggio, il 23-24 giugno, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha avviato l’istruttoria con una propria deliberazione, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo.
La lista “Lega Zuccarini Sindaco”, partecipante alla competizione, ha trasmesso il proprio conto consuntivo delle spese elettorali in data 25 luglio 2024. Acquisita la documentazione e disposti due supplementi istruttori, il Collegio ha esaminato il rendiconto per verificarne la conformità alla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, parametrati a un euro per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei partiti, movimenti e liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali di controllo, in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993; quello sulle spese dei singoli candidati resta attribuito al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio afferma un principio di ordine generale sull’ambito soggettivo dell’obbligo: il deposito del consuntivo riguarda tutte le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento, ipotesi in cui l’obbligo è assolto con dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, che hanno l’obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Sul piano del merito, l’esame del consuntivo si articola su quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa ex art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012; conformità alla legge delle spese sostenute e loro riferibilità al periodo di campagna elettorale ex artt. 11, comma 1, e 12, commi 1, 1-bis e 3, della legge n. 515/1993; regolarità della documentazione prodotta; indicazione delle fonti di finanziamento ex art. 12, comma 1.
Dal raffronto tra le indicazioni offerte dal Presidente del Consiglio comunale e la documentazione pervenuta, il Collegio ha accertato che il consuntivo è stato depositato il 25 luglio 2024, entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, fissato al 26 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024.
Nel merito, le spese sostenute risultano complessivamente pari a 1.662,47 euro, di cui 1.027,52 euro per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda e 634,95 euro per organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, finanziate con fondi propri del movimento politico. Il Collegio ha concluso che tali somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento, accertando la regolarità del consuntivo.
Nota della Redazione
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