Danno erariale da mancata esecuzione del giudicato e responsabilità dei vertici apicali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 284 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vertici apicali di un ente pubblico di ricerca rispondono a titolo di colpa grave per la mancata esecuzione di un giudicato civile che, nella parte motiva, abbia accertato la nullità del contratto di lavoro di un dipendente assunto in violazione di legge. Il dovere di diligenza del direttore generale non si esaurisce nell’acquisizione formale dell’esito del contenzioso, ma impone di esigere dagli uffici di diretta collaborazione una rappresentazione puntuale degli esiti, anche ai fini degli obblighi di recupero previsti dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. L’inerzia del singolo dirigente non assorbe il contributo causale degli uffici che, parimenti inadempienti, non siano stati chiamati in giudizio: di tale circostanza il giudice contabile deve tenere conto ai fini della determinazione della minor somma, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c.. La quantificazione del danno erariale avviene al lordo delle ritenute fiscali, senza spazio per una compensatio lucri cum damno in presenza di vincoli normativi alla discrezionalità amministrativa.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione con cui la Sezione Lavoro della Corte d’appello di Catanzaro ha trasmesso alla Procura regionale la sentenza n. 1175/2018, confermativa della pronuncia di primo grado che aveva incidentalmente accertato la nullità del contratto di lavoro di un dipendente dell’ente di ricerca, assunto mediante una procedura di stabilizzazione riservata al solo personale non dirigenziale. La pronuncia è passata in giudicato per mancata impugnazione.

L’ente non ha dato alcuna esecuzione alla statuizione: il dipendente ha continuato a lavorare per ulteriori quattro anni, fino al collocamento in quiescenza. La Procura regionale ha quindi convenuto in giudizio i due direttori generali succedutisi alla guida dell’ente nel periodo contestato, chiedendo il risarcimento del danno erariale quantificato nelle retribuzioni erogate, imputando la condotta omissiva di violazione del giudicato ai soli vertici apicali e non a chi aveva disposto l’assunzione originaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ricostruisce i convenuti come soggetti chiamati a prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda, non radicalmente estranei alla causa, e legge le difese come contestazione della titolarità sostanziale del rapporto. Osserva che la funzione di coordinamento della direzione generale rende i convenuti intranei al rapporto dedotto in giudizio.

Nel merito, la domanda è accolta in parte. La Corte ribadisce la causa petendi, individuata nella violazione del giudicato formatosi sulla sentenza d’appello, ed esclude ogni indagine sull’illegittimità dell’assunzione per evitare il vizio di ultrapetizione. Il Collegio rileva che l’ente, non impugnando la pronuncia con ricorso per cassazione, vi ha prestato acquiescenza, facendo formare il giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 cod. civ..

I convenuti, nella qualità di direttori generali avvicendatisi nel periodo contestato, avrebbero dovuto esigere dagli uffici di diretta collaborazione un report sulle criticità, in particolare sugli esiti del contenzioso in corso di valenza economico-finanziaria. La tesi difensiva dell’assenza di un dovere di condotta puntuale non persuade, anche alla luce dei compiti di verifica dei risultati gestionali assegnati dallo statuto dell’ente.

Sul piano soggettivo, non è configurabile il dolo, perché la nullità del contratto non emergeva ictu oculi dal dispositivo della pronuncia d’appello: ricorre pertanto una inescusabile negligenza, riconducibile alla colpa grave, in aperta violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Sul piano causale, il Collegio ritiene che pure gli uffici direttamente coinvolti dal contenzioso siano rimasti inerti, non rendendo edotta la direzione generale dell’esito negativo del giudizio.

Di tale contributo causale, di maggiore impatto sul danno, si tiene conto ex art. 83, comma 2, c.g.c., residuando a carico dei convenuti una responsabilità pari al 30% del richiesto. La Corte disattende infine la richiesta di rideterminazione al netto delle ritenute, richiamando il principio delle Sezioni Riunite n. 24/QM/2020, e nega la compensatio lucri cum damno in presenza di vincoli normativi alla discrezionalità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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