Improcedibile l’appello se l’appellante non compare a due udienze consecutive (Corte dei Conti Sez. I App. n. 106 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica e pensioni, l’appello proposto dalla parte che, già costituitasi, non compaia all’udienza di discussione è rinviato a una udienza successiva, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante ai sensi dell’art. 196 c.g.c.. Se anche a tale nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La dichiarazione di improcedibilità prescinde da ogni valutazione di merito e determina, per la definizione in rito del giudizio, la compensazione delle spese di difesa ai sensi dell’art. 31 c.g.c., mentre nulla è disposto per le spese di giudizio in ragione della natura previdenziale della controversia.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appellante, già appartenente alla Polizia di Stato e pensionato, che aveva chiesto in primo grado la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante ricalcolo dell’i.i.s. in quota A, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la sentenza davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo violazioni normative in materia di calcolo dell’i.i.s. e vizi di motivazione, oltre a censurare la regolamentazione delle spese. L’Inps si è costituito chiedendo il rigetto integrale dell’appello e reiterando l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione in via pregiudiziale, sul piano processuale. All’udienza del 16 gennaio 2025 il Collegio, constatata l’assenza dei difensori dell’appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando la trattazione al 5 giugno 2025 ai sensi dell’art. 196 c.g.c..
L’ordinanza di rinvio è stata trasmessa a mezzo pec dalla Segreteria ai difensori dell’appellante il 29 gennaio 2025. Risulta così integrata la comunicazione richiesta dalla norma, presupposto per la successiva declaratoria.
La Corte dà atto che alla nuova udienza del 5 giugno 2025 i difensori dell’appellante non sono comparsi, come già all’udienza precedente. Si verificano pertanto le condizioni previste dall’art. 196 c.g.c., secondo cui se l’appellante non compare all’udienza di discussione, benché costituitosi, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza; se anche a questa non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Accertata la doppia mancata comparizione, l’appello è dichiarato improcedibile per ragioni di rito, senza esame dei motivi di merito. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio, mentre nulla è disposto per le spese di giudizio in considerazione della natura previdenziale della controversia.
Nota della Redazione
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