Controllo delle spese elettorali e approvazione del referto (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 60 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, D.L. n. 91/2014. Il controllo si esercita sui conti consuntivi relativi alle spese di campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, secondo i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie. L’esito del controllo si sostanzia nell’approvazione di un referto, che viene trasmesso al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2024, tenutesi nei comuni con oltre 30.000 abitanti della Regione Umbria, ha esercitato il controllo di competenza sulle consultazioni che hanno interessato il Comune di Foligno. Le elezioni si sono svolte nei giorni 08-09 giugno 2024, con turno di ballottaggio nei giorni 23-24 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale.

Con la deliberazione n. 130/2024/CSE il Collegio aveva richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo: numero degli iscritti nelle liste elettorali, data di convocazione dei comizi, elenco delle formazioni politiche partecipanti con i relativi delegati, data di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Acquisita la documentazione trasmessa dai delegati e rappresentanti delle formazioni politiche, il Collegio è giunto all’approvazione del referto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fonda la propria competenza sull’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014. La disposizione, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il quadro normativo è integrato dall’art. 14 bis del D.L. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che modifica l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012. Rilevano, sul piano dei criteri interpretativi, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e la deliberazione n. 12/2014, che enuncia principi di diritto in materia di controllo delle spese elettorali cui le Sezioni regionali devono conformarsi ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 174/2012.

Il Collegio è stato nominato con decreti del Presidente della Sezione regionale del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e si è insediato con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG. Il termine ordinario per l’esercizio del controllo è stato prorogato di tre mesi con la deliberazione n. 9/2025/CSE.

Esaurita l’istruttoria, il Collegio approva il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni. Dispone la trasmissione di copia della deliberazione, corredata dell’allegato referto, al Presidente del Consiglio comunale di Foligno, con invito a curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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