Conti giudiziali: partecipazioni valutate al patrimonio netto, non nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 120 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari di un ente pubblico non può limitarsi a riportare il valore nominale delle partecipazioni, dovendo invece rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio dell’ente, con indicazione delle variazioni intervenute nell’esercizio. L’iscrizione al valore nominale, che resta immutato esercizio dopo esercizio, non assolve alla funzione del conto giudiziale di fornire evidenza concreta della gestione contabile del bene patrimoniale. La diversa rappresentazione contabile nel Rendiconto dell’ente non determina alcuna inutile duplicazione, poiché le due scritture assolvono funzioni distinte: quella patrimoniale rappresenta la situazione finanziaria dell’ente, mentre il conto giudiziale consente il controllo sulla gestione dell’agente contabile. La mancata adozione del criterio del patrimonio netto integra pertanto un’irregolarità del conto, con obbligo di ricompilazione secondo il principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D. lgs. n. 118/2011.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune, in qualità di consegnatario dei titoli azionari detenuti dall’ente, aveva reso i conti giudiziali relativi agli esercizi 2023 e 2024, indicando le partecipazioni al valore nominale all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno. Il magistrato istruttore, riscontrato un disallineamento tra il valore delle partecipazioni riportato nel conto e quello iscritto a bilancio — calcolato con il metodo del patrimonio netto — aveva chiesto la declaratoria di irregolarità dei conti con ordine di ricompilazione. Il pubblico ministero aveva concordato con le conclusioni del deferente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disposto la riunione dei giudizi per l’evidente identità oggettiva e soggettiva delle questioni, relativa ai conti degli anni 2023 e 2024. Nel merito, ha condiviso integralmente le osservazioni del magistrato istruttore sulla non corretta compilazione dei conti da parte del consegnatario, che si era limitato a riportare il valore nominale delle partecipazioni in elenco (Ataf S.p.a.; Amgas S.p.a.; Am Service s.r.l.; AMIU Puglia S.p.a.; Amica S.p.a. in liquidazione – in fallimento dal 2012).
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato, fondato sull’ordinanza delle Sezioni Unite n. 7390/2007, secondo cui il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può essere quello nominale, perché i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, data dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio, con le variazioni di consistenza intervenute nell’anno. La sola indicazione del valore nominale non ha senso, rappresentando una consistenza immutata esercizio dopo esercizio.
Quanto all’eccezione dell’agente contabile circa una pretesa ridondanza con la voce “Immobilizzazioni finanziarie” dello stato patrimoniale del Rendiconto annuale, la Corte ha osservato che le due rappresentazioni assolvono funzioni diverse: quella iscritta nel rendiconto rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente, mentre il conto giudiziale dà evidenza della gestione del consegnatario — comprensiva dell’esercizio dei poteri connessi alla partecipazione — permettendo il controllo mediante la costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c.
La Corte ha pertanto dichiarato l’irregolarità dei conti, con obbligo di ricompilazione secondo il metodo del patrimonio netto, in applicazione del principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del D. lgs. n. 118/2011. La declaratoria di irregolarità, senza alcun addebito, ha comportato il nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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