Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 97 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né abbiano avuto fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La funzione dell’adempimento è duplice: garantire la trasparenza della partecipazione elettorale di ogni lista e consentire alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo. Il controllo del Collegio si articola sulla verifica del rispetto del limite massimo di spesa, della conformità e riferibilità temporale delle spese, della regolarità documentale e dell’indicazione delle fonti di finanziamento.

Il Fatto

La lista “Movimento 5 stelle” ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia, tenutesi l’8-9 giugno 2024 e, al turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, insediatosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG, ha avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 132/2024/CSE, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari.

La lista ha trasmesso il conto consuntivo il 21 agosto 2024, assunto al protocollo n. 2147. Il Collegio ha poi richiesto integrazioni documentali con note istruttorie del 15 gennaio e del 26 febbraio 2025, ottenendo riscontro rispettivamente il 17 gennaio e il 3 marzo 2025. La questione sottoposta riguarda la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13 della l. n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito Collegio costituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti; quello sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.

Preliminarmente, il Collegio afferma un principio generale: l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento. In quest’ultimo caso l’obbligo si assolve con una dichiarazione negativa. La regola è funzionale alla trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, che si concludono con la riferibilità degli esiti ai Consigli comunali.

Nel merito, il Collegio verifica la tempestività del deposito. Il consuntivo è pervenuto il 21 agosto 2024, entro il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, coincidente con il 29 agosto 2024, ossia 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024.

L’esame si sviluppa su quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità e riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione; indicazione delle fonti di finanziamento. Dalla documentazione emerge che la lista ha sostenuto spese per 416,00 euro per organizzazione di manifestazioni, integralmente finanziate con risorse proprie.

Il Collegio conclude che il conto esprime somme rientranti nel limite di legge, riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Su queste basi accerta la regolarità del consuntivo e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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