Nesso causale e pensione privilegiata: onere della prova e rischio specifico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 339 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, il dipendente deve provare la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio che ne siano stati causa diretta ovvero concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente che il servizio si ponga in termini di mera occasionalità o di rischio generico. Il rapporto causale, da accertare in concreto, esige una probabilità qualificata, non potendosi fondare su semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche astrattamente possibili. Il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o la predisposizione organica non ostano di per sé al beneficio, purché il servizio abbia determinato l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. La domanda di equo indennizzo e le prestazioni connesse, trovando fondamento nella disciplina del rapporto di impiego e non in quella previdenziale, sono devolute alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo.

Il Fatto

Un militare in quiescenza, già luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e il conseguente riconoscimento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, con incremento della retribuzione pensionabile.

Il ricorrente espone di aver presentato distinte domande di riconoscimento già nel 1999 e nel 2003. Il Comitato di verifica delle cause di servizio, con pareri espressi in epoca successiva, ha escluso la dipendenza delle infermità da causa di servizio, e l’Amministrazione ha emanato il decreto conseguente. La Commissione medico ospedaliera aveva invece ascritto le patologie alla settima e all’ottava categoria della Tabella A. Di qui l’istanza di rivalutazione, respinta, e il ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dispone l’estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, Comitato di verifica delle cause di servizio, perché privo di legittimazione passiva: esso interviene nel procedimento con un parere endoprocedimentale, preparatorio della decisione dell’Amministrazione competente, senza essere titolare del potere finale.

Quanto alla giurisdizione, i giudici contabili dichiarano il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, limitatamente alla domanda di equo indennizzo e ai diritti connessi. La motivazione poggia sul fondamento dell’istituto: l’equo indennizzo appartiene alla disciplina del rapporto di impiego, non a quella previdenziale, e segue quindi il giudice che su quel rapporto ha giurisdizione.

Nel merito la Corte richiama l’art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, che subordina la pensione privilegiata alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio, i quali ne siano causa o almeno concausa efficiente e determinante. Secondo la giurisprudenza contabile citata, gli elementi ricollegabili al servizio devono aver inciso in maniera specifica e determinante, sì che senza di essi l’infermità non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata: opera il criterio del rischio specifico, mentre resta irrilevante il rischio generico. Il carattere degenerativo o costituzionale della patologia non è ostativo, ma occorre la prova del contributo del servizio.

La Corte applica poi l’art. 2697 c.c.: spetta all’interessato provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso causale, indicando i profili del servizio cui attribuire ruolo causale o concausale. Nel caso concreto il parere dell’UML, disposto come CTU, ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie, ritenendole di natura degenerativa e riconducibili a fattori diversi. Il consulente ha rilevato che l’attività svolta non comportava i fattori di rischio specifici per il rachide e che non risultano eventi acuti o traumatici in servizio. Nel giudizio non emergono fatti eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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