Controllo spese elettorali: regolarità del consuntivo della lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 73 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con più di 30.000 abitanti spetta al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che verifica il rispetto del limite massimo di spesa, la riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale, la conformità alle tipologie ammesse, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese o di finanziamenti, essendo in tal caso assolto con dichiarazione negativa. Il deposito oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale non impedisce l’accertamento della regolarità sostanziale del conto.

Il Fatto

Una lista politica ha partecipato alle elezioni amministrative del 2024 in un Comune umbro con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sostenute in due turni, con ballottaggio. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria chiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari: iscritti alle liste elettorali, data di convocazione dei comizi, elenco delle formazioni partecipanti con i delegati di lista, data di insediamento del nuovo Consiglio.

Acquisita la documentazione, il Collegio ha esaminato il conto consuntivo trasmesso dalla lista, assunto al protocollo della Sezione, unitamente ai riscontri alle successive note istruttorie. La questione sottoposta al controllo riguarda la conformità alla legge delle spese sostenute dalla formazione politica e la regolarità del rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste per le campagne elettorali nei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il Collegio distingue nettamente il proprio ambito da quello riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, cui spetta il controllo sulle spese dei singoli candidati.

Il Collegio afferma poi il principio per cui l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le formazioni che hanno partecipato alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese né avuto finanziamenti: in tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, dovendo il Collegio riferire ai Consigli comunali gli esiti della verifica.

Nel caso concreto il consuntivo è pervenuto il 2 settembre 2024, oltre il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e 13, comma 6, legge n. 96/2012, coincidente con il 31 agosto 2024, ossia quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 17 luglio 2024.

L’esame nel merito ha riguardato quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità alla legge delle spese e loro riferibilità al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione prodotta; indicazione delle fonti di finanziamento. La lista ha sostenuto spese per complessivi 1.050,40 euro, riferite a produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda, riconducibili all’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 515/1993, integralmente finanziate con contributi di persone fisiche.

Il Collegio ha pertanto accertato che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. La deliberazione dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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