Ricevitore del lotto agente contabile e fideiussione che elide il danno (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 133 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, tenuto al versamento periodico dei proventi secondo l’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e il contratto di concessione, assume la veste di agente contabile ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. L’omesso o minore versamento delle somme introitate, al netto di aggio e vincite, integra responsabilità contabile, con inversione dell’onere della prova a carico del convenuto, liberabile solo con la prova della forza maggiore o del caso fortuito. L’incameramento della fideiussione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ha natura risarcitoria e non di penale: esso elide il danno erariale e determina la cessazione della materia del contendere. Gli interessi ex art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994 costituiscono risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento e non sanzione amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al risarcimento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un importo residuo, oltre interessi, rivalutazione e spese. La convenuta, secondo la prospettazione attorea, non aveva versato alla società concessionaria per la riscossione i proventi della raccolta del gioco del lotto riferiti a tre settimane contabili, violando l’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 e l’art. 2 del contratto di concessione.
L’Amministrazione, accertata l’irregolarità, aveva sospeso in via cautelativa il servizio di raccolta delle giocate, intimato il pagamento e quindi disposto la revoca della concessione con incameramento delle polizze fideiussorie. La società di assicurazione aveva corrisposto complessivamente la somma garantita, in parte a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale e in parte a copertura del debito da mancato riversamento. La convenuta non si era costituita ed era rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce anzitutto la sussistenza della giurisdizione contabile, ricollegata all’esistenza di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto che riscuote entrate per conto dello Stato. Sul punto richiama Cass., Sez. un., n. 12041 del 28 novembre 1997 e Corte dei conti, Sez. giur. Campania, 17 gennaio 2024, n. 30.
La disciplina regolamentare del gioco del lotto delinea gli obblighi del ricevitore, compresi quelli di rendicontazione. Da ciò discende la qualificazione del ricevitore come agente contabile e l’applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità contabile contenute negli artt. 74, 84 e 85 del r.d. n. 2440/1923, negli artt. 178 e seguenti del r.d. n. 827/1924, nell’art. 52 del r.d. n. 1214/1934 e nell’art. 21 del t.u. n. 3/1957. L’obbligo di versamento del giovedì di ogni settimana contabile, al netto di vincite e aggio, trova conferma nel contratto di concessione.
Sussiste un obbligo restitutorio con inversione dell’onere della prova: il convenuto può liberarsi soltanto provando la forza maggiore o il caso fortuito, secondo Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, 7 maggio 2018, n. 571. Nel merito, dagli atti emerge che le somme percepite non sono state versate all’Erario. Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ritiene che il ricevitore abbia agito con dolo: non solo grave negligenza e inottemperanza agli obblighi, ma piena consapevolezza dell’illecito e persistenza nell’inadempimento nonostante solleciti e ingiunzioni, con volontà di trattenere i proventi per un vantaggio economico indebito.
Sul punto centrale delle polizze fideiussorie, il Collegio affronta la questione della natura della cauzione. Escluso che abbia funzione di penale con finalità sanzionatoria e deterrente, aggiuntiva rispetto all’obbligo di servizio, ne afferma la natura di garanzia del credito. L’incameramento della fideiussione decurta quindi l’importo dovuto, con elisione del danno e dichiarazione di cessazione della materia del contendere, secondo Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 137 del 2025. Resta salva l’azione della Procura per il mero risarcimento da inadempimento, con le dovute prove e richiesta.
Quanto agli accessori, il Collegio osserva che il ritardato versamento è soggetto agli interessi ex art. 33, comma 2, della legge n. 724/1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non sono una sanzione amministrativa, ma un risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento: in difetto di prova di un danno maggiore, non è dovuta la rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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