Controllo spese elettorali: rendiconto irregolare per spesa forfettaria non sostenuta (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 65 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche include anche l’attivo, vale a dire le fonti di finanziamento, in forza del combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, posto che l’esigenza di trasparenza della gestione contabile della campagna elettorale impone di verificarne la copertura. La spesa calcolata a forfait ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 non può essere iscritta in consuntivo quando non sia stata effettivamente sostenuta: l’indicazione di un onere meramente figurativo, privo di corrispondente finanziamento, integra irregolarità del rendiconto. Il termine per il deposito del consuntivo è ordinatorio e il ritardo è sanabile fino alla conclusione delle verifiche, allorché il collegio accerti caso per caso l’adempimento dell’obbligo di legge.

Il Fatto

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in un comune siciliano.

Alla competizione hanno preso parte dodici liste. La maggior parte ha depositato dichiarazione negativa, attestando l’assenza di entrate e di spese. Solo due formazioni hanno indicato movimenti contabili. Per una di esse è emerso un disallineamento tra fonti di finanziamento e spese dichiarate, che ha richiesto un supplemento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il fondamento del controllo. L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 richiama, per le elezioni comunali, le disposizioni della legge n. 515/1993, e il successivo art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014 ha innalzato a 30.000 abitanti la soglia di popolazione rilevante. Il venir meno del finanziamento pubblico diretto, abolito dal D.L. n. 149/2013, non fa perdere attualità alla verifica, perché residua la funzione di trasparenza della gestione contabile delle competizioni.

Quanto all’ambito dello scrutinio, il Collegio afferma che esso comprende anche le fonti di finanziamento. Depongono in tal senso il tenore dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, che richiede il consuntivo delle spese “e alle relative fonti di finanziamento”, la sanzione prevista dall’art. 15, comma 15, per la mancata indicazione delle fonti, e la ratio legis di rendere trasparente la gestione mediante l’individuazione della copertura.

Sul termine di deposito, il Collegio lo qualifica ordinatorio, verificando caso per caso se ricorra la violazione dell’obbligo di legge, sanzionabile, o un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nel caso concreto nessuna ipotesi di omissione è stata riscontrata; le dichiarazioni tardive sono state acquisite.

Nel merito, la questione centrale riguarda una lista che ha esposto una spesa di euro 51,62, calcolata a forfait ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993. Il rappresentante del partito ha chiarito, in sede istruttoria, che tale costo non è mai stato sostenuto e che l’importo era stato indicato solo per ottemperare alla norma, senza alcuna corrispondente fonte di finanziamento. Il Collegio ne trae la conclusione che la posta non avrebbe dovuto essere inserita nel rendiconto. La restante spesa, pari a euro 172,05, riconducibile all’autenticazione delle firme, è ammissibile, documentata e coperta da contribuzioni regolari, entro il limite dell’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

Per la seconda lista con movimenti contabili il rendiconto è dichiarato regolare: la spesa di euro 1.060,80, per l’affissione di manifesti, rientra nelle tipologie dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 515/1993, è documentata da fattura e bonifico ed è coperta da disponibilità proprie del partito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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