Motivazione apparente e rimessione al primo giudice per il nesso di causalità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 132 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica contabile, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto, con esclusione delle questioni relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio e a quelle di classificazione o aggravamento. Ne deriva che il giudice d’appello non può sindacare il risultato della valutazione del primo giudice su tali questioni, potendo esercitare solo un controllo esterno sull’intrinseca coerenza logica della motivazione. Il vizio di motivazione su questioni di fatto è pertanto deducibile solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. La sentenza che ometta di valutare le circostanze fattuali addotte dall’interessato è affetta da motivazione apparente e va annullata, con rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. contabile.
Il Fatto
Il militare appellante aveva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sclerosi multipla, la corresponsione dell’equo indennizzo e la pensione privilegiata di 4ª categoria. L’Amministrazione aveva respinto le istanze sulla base dei pareri del Comitato di Verifica, che escludevano il nesso causale in ragione dell’eziopatogenesi non definita della patologia.
Adito il giudice contabile, la domanda era stata rigettata, con conseguente proposizione dell’appello per la riforma della decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza Centrale d’Appello ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure dedotte non riguardano il merito della valutazione medico-legale ma il vizio di motivazione della sentenza. Pur essendo la questione sulla dipendenza da causa di servizio una questione di fatto, la sua deducibilità è ammessa nei limiti in cui si prospetti un difetto assoluto di motivazione, quale vizio di legittimità dell’atto giurisdizionale.
La Corte ha quindi applicato i principi elaborati dalle Sezioni riunite e dalla giurisprudenza di legittimità, verificando se la sentenza gravata fosse supportata da una motivazione apparente. Ha così rilevato che la statuizione di rigetto non era accompagnata da una disamina logico-giuridica delle ragioni della decisione, consistendo nell’indicazione generica delle fonti di convincimento.
In particolare, la sentenza di primo grado aveva omesso di valutare la prospettazione dell’appellante circa i fattori ambientali e lavorativi che avrebbero determinato l’esposizione a fattori causali e le ragioni per cui tali circostanze non potessero integrare un nesso eziologico con la patologia. Tali considerazioni, ha osservato la Corte, risultavano prive di riferimenti a circostanze concrete e, pertanto, idonee a sostenere un qualsiasi ricorso in materia di pensioni privilegiate.
La Corte ha concluso che la decisione gravata, avendo escluso la sussistenza del nesso causale senza un’adeguata e specifica motivazione, non permette di comprendere l’iter logico seguito. Ha quindi dichiarato l’appello fondato, annullando la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. contabile e disponendo la rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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