Controllo successivo escluso in mancanza di contrasto tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 78 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nella trasmissione del provvedimento all’ufficio di controllo integra una questione procedurale di tempistiche di invio e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto, fondamentale, necessario e assorbente, il controllo successivo non può essere attivato e va dichiarato il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto a tempo indeterminato di un assistente tecnico di un istituto superiore di istruzione, già registrato con riserva. L’atto era stato restituito privo di visto, dapprima perché inviato in ritardo rispetto all’adozione, e quindi perché il dirigente scolastico non aveva attivato alcuna delle ipotesi previste dalla norma.

L’Ufficio di controllo ha deferito alla valutazione collegiale complessivamente n. 78 provvedimenti analoghi, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti del controllo. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, sostenendo che il contrasto con l’amministrazione potesse essere ravvisato anche in forma implicita, laddove il ritardo non fosse stato giustificato.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, non essendo emersi precedenti analoghi nella banca dati della Corte né trasmissioni simili da altre Ragionerie del Veneto.

Nel merito, la Corte ricostruisce la fisionomia del controllo successivo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 disciplina la fase in cui il dirigente, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, dà seguito all’atto sotto la propria responsabilità. Il presupposto sostanziale è dunque un contrasto reale in punto di diritto tra i due organi. La funzione della Corte è valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, a garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato.

La Sezione esclude che divergenze meramente formali o procedurali possano integrare tale contrasto. Nella specie, l’unico profilo contestato dalla Ragioneria è il ritardo nella trasmissione del contratto, non la sua regolarità amministrativa o contabile. Manca perciò quel contrasto interpretativo che legittima l’intervento della magistratura contabile.

La Corte dichiara inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria: nei casi richiamati si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, di plurime illegittimità concorrenti o di atti comunque scrutinati nel merito. Diversamente, il provvedimento in esame non è stato sottoposto ad alcun controllo dalla Ragioneria, sicché la Corte sarebbe chiamata a esaminarlo nella sua interezza, evenienza non contemplata dall’assetto normativo.

Rileva inoltre che la risposta del dirigente alla prima osservazione non è stata trasmessa neppure dopo l’approfondimento istruttorio, e che il termine perentorio di trenta giorni per la determinazione dirigenziale non risulta rispettato. Su tale base la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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