Imposta di soggiorno e responsabilità contabile del gestore di struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 9 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva incaricato, dal regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno conserva la qualifica di agente contabile e di sub-agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le novelle di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, che attribuiscono al gestore la qualifica di responsabile d’imposta con diritto di rivalsa, non elidono il rapporto di servizio con l’ente impositore. L’omesso versamento delle somme riscosse integra danno erariale da mancata entrata e responsabilità amministrativo-contabile. La condotta è ascrivibile a titolo di dolo quando risulti il chiaro disposto regolamentare sugli obblighi di versamento e siano documentati i solleciti rimasti senza esito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una struttura ricettiva del Comune della Spezia per non aver riversato all’ente impositore le somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno negli esercizi 2017-2019, per un importo di euro 2.162,50. La pretesa si fondava sull’esito dell’interlocuzione tra la Sezione, l’ente locale e la società pubblica incaricata della riscossione di diverse entrate comunali, dalla quale era emerso che diversi gestori non avevano rendicontato né versato quanto incassato in qualità di sub-agenti. Esperita l’istruttoria, la Procura ha contestato la responsabilità amministrativa a titolo di dolo, con il correlato illecito arricchimento. L’invito a fornire deduzioni è rimasto privo di riscontro e il convenuto non si è costituito.
Il requirente ha quindi concluso per la condanna al risarcimento in favore del Comune della somma non versata, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. Il thema decidendum investe in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, la configurabilità del danno e dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, accertata la regolarità della notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e l’integrità del contraddittorio ex art. 93 c.g.c. Affronta poi d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 c.g.c., la questione di giurisdizione, ricostruendo i tre filoni interpretativi formatisi dopo la novella del 2020 sul permanere della qualifica di agente contabile in capo al gestore.
Secondo un primo indirizzo, la qualificazione dell’albergatore come responsabile d’imposta avrebbe eliso il rapporto di servizio, con conseguente venir meno della natura pubblica del denaro e della giurisdizione contabile. Un indirizzo mediano ammette la giurisdizione ma esclude l’obbligo di resa del conto. Il terzo indirizzo, seguito dalle Sezioni di appello e dalla Sezione, ritiene che la novella non abbia innovato: la solidarietà tributaria dipendente rafforza la garanzia patrimoniale del credito ma non attribuisce piena soggettività tributaria al gestore, che resta collettore di denaro altrui con finalizzazione pubblicistica.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM, che ha qualificato agenti contabili i soggetti incaricati della riscossione e del riversamento, ravvisando un rapporto di servizio a contenuto prettamente contabile per la disponibilità materiale di denaro pubblico. Richiama altresì la propria ordinanza n. 1/2021 e la pronuncia di orientamento n. 1 del 10 gennaio 2022, che hanno confermato la potestas iudicandi anche dopo la novella.
Nel merito la domanda è accolta. L’attore ha provato l’esistenza e l’ammontare del danno da mancata entrata. In assenza dei conti di gestione, gli importi riscossi, versati e non versati si desumono dalle risultanze documentali dell’ente impositore, cui va riconosciuta efficacia probatoria in mancanza di contestazioni. Il pregiudizio è causalmente ascrivibile alla condotta omissiva del gestore, che ha incassato euro 4.334,50 e versato euro 2.172,00.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo nel chiaro disposto regolamentare sugli obblighi di versamento e nei documentati solleciti rimasti senza esito. La Corte esamina poi il ruolo della società pubblica incaricata, qualificata agente contabile principale in forza del contratto di servizio, con i gestori come agenti secondari tenuti al conto giudiziale ai sensi dell’art. 192 r.d. n. 827/1924. Rileva che ente e società hanno attivato verifiche e iniziative solo dopo la nota del magistrato designato del 23 novembre 2020, e rimette alla Procura ogni valutazione sull’eventuale concorso di terzi nella causazione del danno.
Nota della Redazione
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