Pensione privilegiata di VIII categoria per aggravamento della menomazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 360 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella pensione privilegiata per aggravamento di preesistente menomazione, la decorrenza del trattamento va fissata al momento in cui la consulenza tecnica d’ufficio colloca l’insorgenza dell’aggravamento, e non alla data della domanda amministrativa. La valutazione medico-legale del CML, quando sia esaustivamente motivata e immune da vizi logici evidenti ictu oculi, non è sindacabile nel merito dal giudice contabile, che non può sostituire il proprio giudizio alla discrezionalità tecnica dell’organo sanitario. La mancata persistenza della menomazione allo scadere della provvidenza triennale non impedisce il riconoscimento di un aggravamento successivo, autonomamente accertato. Compete inoltre la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma rivalutata, con eventuale integrazione ove l’indice di svalutazione ecceda la misura degli interessi stessi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento di una pensione privilegiata di ottava categoria per il triennio 1959-1962. Alla scadenza del periodo triennale, nel 1962, la provvidenza non era stata rinnovata per la non constatata persistenza della menomazione. Successivamente l’interessato aveva presentato domanda di aggravamento, respinta per l’insussistenza di elementi oggettivi idonei a ritenere aggravata la preesistente menomazione.
Con il ricorso in atti il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento e l’attribuzione, dall’anno 1962, della pensione privilegiata di ottava categoria a vita. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto. La questione centrale riguarda la decorrenza del trattamento e la possibilità di sindacare la valutazione medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato la consulenza tecnica d’ufficio, il cui testo costituisce parte integrante della sentenza. Da essa risulta che allo scadere della provvidenza triennale, nel 1962, la patologia non persisteva e che anche all’epoca della prima domanda di aggravamento non sussisteva alcun elemento oggettivo che consentisse di ritenere aggravata la preesistente menomazione. Tali circostanze escludono qualsiasi pretesa per i periodi anteriori.
La situazione muta in occasione della visita diretta espletata il 5 giugno 1997 dal CML della Difesa, allorché l’interessato fu riscontrato affetto da lievi esiti di pleurite basale destra con sindrome disventilatoria mista di grado medio, menomazione ascrivibile all’VIII categoria della Tabella A. Il CML ha ritenuto l’aggravamento sussistente da circa un anno prima della visita, ossia dal giugno 1996.
Il giudice ha giudicato la valutazione medico-legale attendibile e condivisibile, in quanto esaustivamente motivata e priva di vizi logici o giuridici evidenti ictu oculi. Tali vizi soli potrebbero legittimare un sindacato sulla discrezionalità tecnica, che nella specie resta dunque precluso.
Su queste basi la Corte ha accolto il ricorso e riconosciuto la pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A a decorrere dal 5 giugno 1996, con rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Ha precisato che gli interessi legali possono essere integrati ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la loro misura, richiamando le SS. RR. n. 10 del 2002 e le successive conferme in grado di appello. La complessità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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