Controllo successivo di legittimità del decreto di liquidazione in esecuzione di giudicato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 238 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, la Corte dei conti verifica ex post la conformità a legge del provvedimento con cui l’amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento adottato nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria territoriale. Il giudice contabile non risolve controversie tra amministrazione e privato, ma accerta la regolarità della procedura di registrazione e la legittimità dell’atto assunto sotto la responsabilità del dirigente. Quando l’atto costituisce esecuzione di un giudicato, il dirigente non dispone di margini di discrezionalità: le contestazioni sulla quantificazione delle spettanze, già cristallizzate dalla sentenza definitiva, non possono essere riproposte in sede di controllo. Il decreto che liquida l’esatto importo statuito in sentenza è pertanto conforme a legge e va ammesso al visto e alla registrazione.

Il Fatto

Un dirigente scolastico ha adottato un decreto di liquidazione delle differenze retributive spettanti a un docente in quiescenza, per l’importo di € 91.769,06, in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. La Ragioneria territoriale, nell’esercizio del controllo preventivo, aveva formulato reiterate note di rilievo, prospettando un possibile errore di calcolo e un pregiudizio erariale, e aveva invitato l’amministrazione a valutare l’appello o la revocazione.

L’Avvocatura dello Stato, interpellata, aveva escluso motivi di impugnazione e di opposizione al precetto, invitando all’adempimento per evitare ulteriori aggravi di spesa. L’amministrazione, sotto la propria responsabilità, ha disposto di dare comunque seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria ha quindi registrato con visto forzoso e trasmesso gli atti all’Ufficio di controllo della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina preliminarmente la corretta instaurazione del controllo successivo di legittimità. Questo si attiva quando l’amministrazione non si conformi alle osservazioni della Ragioneria e disponga, sotto la propria responsabilità, di dare comunque seguito al provvedimento. Il decreto di liquidazione delle differenze retributive rientra tra gli atti dai quali derivano effetti finanziari per il bilancio dello Stato, riconducibili all’art. 5 del d.lgs. n. 123/2011.

Il Collegio verifica poi il rispetto dei termini procedimentali. L’art. 8 del citato decreto scandisce i termini del controllo preventivo; l’art. 10 disciplina le conseguenze dei rilievi impeditivi, prevedendo che il dirigente possa comunicare di modificare o ritirare l’atto, oppure disporre di eseguirlo assumendone la responsabilità. Nel caso concreto la Sezione ravvisa il formale rispetto dei termini prescritti.

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012, secondo cui scopo del controllo successivo non è risolvere controversie tra amministrazione e privato, ma verificare la regolarità della procedura di registrazione e la legittimità del provvedimento portato ad esecuzione nonostante le osservazioni impeditive.

La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era seguita la notifica dell’atto di precetto e nessuna impugnazione era stata proposta. Il dirigente, anche alla luce del parere dell’Avvocatura dello Stato, non aveva altra soluzione che agire per l’esecuzione della sentenza, liquidando le differenze nell’esatto ammontare determinato dalla pronuncia. La verifica di legittimità va parametrata all’obiettivo conseguito, dato il quadro cristallizzato dall’esito del percorso giudiziario.

Le osservazioni della Ragioneria su un possibile errore di calcolo, se anche fondate, non possono trovare accoglimento in questa sede: la valutazione della conformità a legge attiene all’ultima fase della vicenda e non può investire i conteggi già definiti dal giudicato. Il decreto è pertanto dichiarato conforme a legge e ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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