Conto giudiziale dei titoli azionari comunali: irregolarità e non discarico dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 366 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, cioè in chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, e non in chi ne ha la mera disponibilità materiale; in mancanza di diversa nomina è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Il conto giudiziale è irregolare quando i valori delle partecipazioni indicati alla chiusura dell’esercizio non coincidono con quelli riportati all’apertura dell’esercizio successivo, trattandosi di discrasia inescusabile ancorché dovuta a errore di compilazione. È parimenti irregolare il conto privo di una valida e specifica parificazione ad opera dell’organo interno competente, non potendo l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale sostituire tale adempimento. La dichiarazione di irregolarità e il non discarico dell’agente conseguono anche in assenza di ammanchi addebitabili.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune, per il periodo di gestione dal 01.01.2020 al 31.12.2020. Il magistrato istruttore, con relazione, ha segnalato una serie di irregolarità e ha rimesso la valutazione al Collegio.
In particolare emergeva che il valore dei titoli al 31.12.2020 non corrispondeva a quello indicato all’apertura della gestione successiva, che mancava una specifica approvazione del conto, che non risultava adottata la relazione dell’organo interno e che non era stato redatto il verbale di passaggio di consegne. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, sostenendo la riconducibilità della discrasia a un errore materiale e l’irrilevanza delle altre contestazioni. Il Pubblico Ministero ha concluso per la irregolarità del conto e il non discarico, senza addebito di responsabilità in assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione della legittimazione del soggetto che ha reso il conto. Pur in assenza di un formale provvedimento di nomina, il conto è stato correttamente sottoscritto e presentato dal Sindaco. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il consegnatario dei titoli azionari va individuato in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il collegio richiama sul punto sez. Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025, sez. Toscana n. 127 del 2020, sez. Toscana n. 20 del 2024 e sez. Veneto n. 99 del 2019.
Nel merito, il conto è irregolare per la mancata coincidenza tra i valori indicati al 31.12.2020 e quelli dell’esercizio successivo al 01.01.2021. L’agente ha ricondotto la discrasia a un errore materiale, consistito nell’aver riportato i valori dei bilanci 2019 in luogo di quelli del 2020. Il Collegio qualifica la difformità come vistosa e inescusabile, perché il conto non indica un valore corretto delle partecipazioni. Richiama il principio, riaffermato dalla stessa Sezione con sentenza n. 104/2025, secondo cui i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli.
Alla prima irregolarità si aggiunge la mancanza di una valida e specifica parificazione del conto. L’approvazione del rendiconto di gestione ad opera del Consiglio comunale non può avere effetto sostitutivo della parificazione prescritta dall’art. 139 c.g.c. Il Collegio osserva che proprio la mancata evidenziazione della discrasia da parte dell’organo comunale conferma la necessità che il conto sia specificamente parificato dagli organi interni.
Il Collegio esclude invece irregolarità riferibili al conto per la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne, poiché la gestione scrutinata non costituisce l’ultima gestione dell’agente. Non costituisce del pari irregolarità ascrivibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione con sentenza n. 198/2024.
In conclusione, pur in assenza di ammanchi, il Collegio dichiara irregolare il conto e pronuncia il non discarico dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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