Giurisdizione contabile e contributi emergenziali alle imprese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 23 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti va dichiarato in relazione ai contributi pubblici connotati da finalità spiccatamente solidaristiche, erogati a privati in occasione di eventi emergenziali, quando manchi a monte un programma specifico dell’ente di cui il privato si renda esecutore, con conseguente insussistenza di un rapporto di servizio di fatto. La giurisdizione contabile resta invece radicata quando il privato, destinatario di contribuzioni in forza di convenzione, venga inserito in un programma di stampo pubblicistico, partecipando in partenariato con enti pubblici alla realizzazione di fini istituzionali: decisiva è la natura del danno e la portata degli scopi perseguiti, non la qualità del soggetto gestore del denaro pubblico. La indebita percezione integra danno erariale e obbliga al risarcimento i concorrenti, a titolo di dolo o di colpa grave secondo il ruolo rivestito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, una pluralità di soggetti — una società a responsabilità limitata semplice, i suoi amministratori di diritto e di fatto, i legali rappresentanti di una cooperativa e un professionista — per sentirli condannare al risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 15.542,50, oltre rivalutazione.
Il pregiudizio derivava, secondo l’accusa contabile, dalla percezione indebita di tre distinte poste: un contributo di euro 5.000,00 nell’ambito del progetto SPRAR, un contributo comunale di euro 542,50 per l’emergenza Covid e contributi statali per euro 10.000,00. La società percettrice, mai operativa dalla costituzione, era stata creata come strumento per ottenere provvidenze pubbliche mediante dichiarazioni mendaci. La questione arrivava al giudice contabile previa eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da uno dei convenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Quanto alla terza posta di danno — i contributi COVID statali — la ritiene fondata. Viene in rilievo la distinzione tra contributi pubblici con mere finalità solidaristiche, erogati a privati in occasione di eventi emergenziali a titolo di riparazione del danno patito dall’impresa, e contributi rispondenti a ragioni di pubblica utilità. Nei primi il controllo avviene a campione e manca a monte un programma specifico dell’ente di cui il privato si renda esecutore: difetta così il rapporto di servizio di fatto e la giurisdizione contabile.
La Corte richiama sul punto la propria consolidata giurisprudenza di sezione, che esclude i presupposti della giurisdizione contabile per i contributi emergenziali a finalità solidaristiche. Ne consegue la dichiarazione di difetto di giurisdizione e l’inammissibilità dell’azione proposta verso il professionista, con competenza del Giudice Ordinario.
Diversa è invece la conclusione per il contributo comunale di euro 542,50. Esso non riveste carattere solidaristico: nella specie non fu mai istituito un vero contributo COVID comunale, ma venne emanato un mero bando, con avviso pubblico, che previde un intervento economico per assicurare la continuità aziendale delle imprese in stallo. L’atto si inserisce nella serie degli espedienti elaborati dall’amministratore di fatto per implementare, attraverso lo schermo della società di comodo, le proprie risorse: la giurisdizione contabile è pertanto affermata.
Parimenti radicata è la giurisdizione quanto alla posta SPRAR. Nel sistema, i soggetti privati coinvolti nei progetti di gestione dell’accoglienza, che vi partecipano in partenariato con enti pubblici, svolgono una funzione ausiliaria e sussidiaria dello Stato apparato. Con la convenzione stipulata dal Comune capofila con la cooperativa fu affidato un servizio pubblico, sì che la cooperativa entrò a far parte di un programma di stampo pubblicistico. Decisiva, ribadisce il Collegio, non è la qualità del soggetto gestore del denaro — che ben può essere un privato — ma la natura del danno e la portata degli scopi perseguiti con la convenzione.
Nel merito, la Corte accerta la sussistenza del rapporto di servizio tra percettori dei finanziamenti e amministrazione erogante, quale relazione non organica ma funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’ente. L’istruttoria, fondata su sopralluoghi e dichiarazioni testimoniali univoche e concordanti, dimostra l’inoperatività ab origine della società, mai dotata dei mezzi necessari, nonché il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal sindaco del comune erogante, vero dominus della condotta illecita.
Quanto all’elemento soggettivo, esso si declina in termini di dolo per l’amministratore di fatto, per la società e per il dipendente della cooperativa che curò la predisposizione dei documenti convenzionali, e in termini di concorso colposo per l’amministratore di diritto, che appose firme in bianco, e per il legale rappresentante della cooperativa, che omise ogni doveroso controllo. La Corte condanna pertanto i convenuti in solido al pagamento delle somme indebitamente percepite, con interessi di mora dalla pubblicazione.
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Nota della Redazione
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