Totem e giochi on line: motivazione effettiva e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 17862 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza di merito che, ricostruito analiticamente il quadro normativo, lo applichi al caso concreto offrendo ragioni effettive, risolute e coerenti del proprio convincimento. La Corte di cassazione non è tenuta a fare proprio l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto dal giudice di merito, che resta suo ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ. Il ricorso che prospetti come errori di diritto mere censure sulla ricostruzione del fatto è inammissibile, non potendo aprire un ulteriore accertamento di merito dinanzi al giudice di rinvio quando la motivazione impugnata sia coerente.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale, avverso un’ordinanza ingiunzione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava la violazione dell’art. 110 t.u.l.p.s. per aver installato apparecchi e congegni, nella specie totem, e averne consentito l’uso per giocare su piattaforme on line. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e la decisione era confermata dalla Corte di appello.
Avverso la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciavano, sotto diversi profili, la motivazione apparente in ordine alla sussistenza della violazione, deducendo la violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. La Corte li ha dichiarati infondati, rilevando che la Corte di appello, ricostruito analiticamente il quadro normativo rilevante, lo ha applicato al caso di specie offrendo ragioni effettive, risolute e coerenti del proprio convincimento, sì da rendere chiaramente percepibile il fondamento della decisione.
Sul punto il Collegio richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 2767/2023, secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non quando la motivazione, pur sintetica, esponga le ragioni del decidere.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, censuravano l’applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 a un punto di commercializzazione costituito da una semplice postazione internet, priva di possibilità di vincita in denaro, e denunciavano il difetto di prova su tale possibilità, con dedotta violazione dell’art. 1, commi 636 ss., legge n. 190/2014. Anche tali motivi sono stati rigettati.
La Corte ha osservato che essi muovono da una medesima impostazione: prospettano come errori di diritto quelli che sono, in realtà, pretesi errori nella ricostruzione e nell’apprezzamento della situazione di fatto, e mirano ad aprire un ulteriore accertamento in fatto dinanzi al giudice di rinvio. Ma l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei gradi di merito ha trovato espressione in una motivazione coerente, e il giudizio di legittimità non impone alla Corte di fare proprio quell’apprezzamento, che rimane del giudice di merito, come suggerisce l’aggettivo possessivo suo impiegato dall’art. 116, comma 1, cod. proc. civ.
Quanto ai totem — apparecchiatura che consente la navigazione in Internet tramite Smart Card ricaricabile, con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a giochi di sorte con vincite in denaro — la pronuncia di merito confermata è stata ritenuta in linea con i precedenti della Corte (Cass. n. 37176/2022, n. 895/2020, n. 102/2016). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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