Contumacia del lavoratore e prova del pagamento retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 503 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte presuppone la costituzione in giudizio del convenuto e non è configurabile quando questi sia rimasto contumace, non essendo desumibile dal sistema un onere di negazione a carico di chi non si costituisca. I cedolini paga predisposti unilateralmente dal datore di lavoro, privi di sottoscrizione del lavoratore per ricevuta, non costituiscono prova idonea dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, quand’anche rechino l’indicazione dell’IBAN e della valuta. Nel rito del lavoro i poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. non possono supplire a una carenza probatoria totale né superare gli effetti di una tardiva richiesta istruttoria di parte, ma operano solo in presenza di significativi dati di indagine già emersi. L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. richiede l’indispensabilità probatoria, che difetta quando i documenti richiesti siano nella disponibilità di chi ha eseguito il pagamento.
Il Fatto
La società datrice di lavoro conveniva in giudizio un proprio dipendente per ottenere l’accertamento dell’indebito e la restituzione di somme retributive corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che aveva reintegrato il lavoratore. La reintegrazione era stata poi travolta dalla riforma in appello, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione. Le somme versate per il periodo di mancata prestazione erano dunque divenute, secondo la società, indebite.
Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova dell’avvenuto pagamento. La Corte d’Appello confermava, escludendo valore probatorio ai cedolini e negando rilievo alla contumacia e alla condotta stragiudiziale del lavoratore. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale non avesse riconosciuto alla contumacia del lavoratore almeno un valore indiziario e non avesse considerato che in appello il lavoratore si era costituito senza contestare il pagamento.
La Corte respinge la censura sul piano della regola processuale. Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita. Alla contumacia del convenuto non può connettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, perché la non negazione fondata sulla volontà della parte non si presume per il solo fatto della mancata costituzione. Il collegio richiama sul punto Cass. ord. n. 14372 del 2023, Cass. n. 461 del 2015 e Cass. n. 14623 del 2009.
Il motivo è per il resto inammissibile. L’apprezzamento della valenza probatoria o meramente indiziaria di un elemento appartiene al potere discrezionale del giudice del merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. Ed è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., perché la ricorrente omette di riportare i passi salienti della memoria di appello da cui trarre l’asserita non contestazione, circostanza peraltro specificamente contestata dal controricorrente.
Con il secondo motivo la società lamentava la violazione degli artt. 421, secondo comma, e 210 cod. proc. civ., per non avere i giudici d’appello esercitato i poteri istruttori officiosi e ordinato l’esibizione della documentazione bancaria. Il motivo è inammissibile perché non censura la ragione ostativa esattamente individuata dai giudici di merito: nessuna istanza era stata rivolta al Tribunale.
La Corte ribadisce che nel rito del lavoro l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio non può mai supplire a una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte: l’art. 421 cod. proc. civ. consente l’esercizio dei poteri ufficiosi solo quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine (Cass. ord. n. 23605 del 2020). Quanto alla prova nuova indispensabile ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 16358 del 2024), essa deve aggiungersi in funzione integrativa a prove già prodotte ed avere esito dimostrativo certo: condizioni entrambe assenti, poiché in primo grado nessun elemento era stato offerto e l’ordine di esibizione avrebbe avuto esito incerto. L’ordine di esibizione esige infine l’indispensabilità probatoria, che non ricorre quando i documenti richiesti siano ordinariamente nella disponibilità di chi ha eseguito il pagamento, salvo deduzione di incolpevole smarrimento o distruzione, nella specie mancata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle ulteriori conseguenze di legge.
Nota della Redazione
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