La prescrizione delle prestazioni integrative INPS è decennale per natura previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10490 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni pensionistiche integrative erogate dal Fondo INPS, soppresso dall’art. 64 della legge n. 144 del 1999, hanno natura previdenziale e non retributiva. Ne consegue che la prescrizione applicabile alle relative domande di riliquidazione è quella decennale, e non quella quinquennale. La natura previdenziale della prestazione integrativa è confermata dal collegamento funzionale con l’assicurazione generale obbligatoria, dal regime contributivo e fiscale e dall’insussistenza di un diritto del lavoratore a ottenere l’erogazione diretta delle somme accantonate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riconosciuto a un pensionato il diritto alla riliquidazione della pensione integrativa INPS con il computo delle voci fisse della retribuzione, tra cui l’assegno di garanzia della retribuzione e l’indennità di funzione. La Corte territoriale ha qualificato il trattamento come previdenziale, assoggettandolo alla prescrizione decennale.
L’INPS ha impugnato la decisione deducendo la natura retributiva della prestazione integrativa e, conseguentemente, l’applicabilità della prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla qualificazione della prestazione come retributiva o previdenziale. Ha richiamato la propria ordinanza della Sezione lavoro n. 17324 del 2023, enunciando il principio di continuità con i precedenti in materia.
La Corte ha ribadito che la prestazione integrativa è analoga a quella dell’assicurazione generale obbligatoria e che l’originaria natura negoziale è venuta meno per effetto di successivi interventi legislativi, tra cui l’art. 14 della legge n. 70 del 1975 e l’art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997. Il legislatore ha previsto per le pensioni integrative la medesima disciplina dell’AGO, compreso il divieto di cumulo con la retribuzione.||DSML||>
La natura previdenziale è confermata anche dal collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e complementare nel sistema dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale. La correlazione con l’importo della retribuzione non è dirimente per escludere il carattere previdenziale della prestazione.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’INPS alla rifusione delle spese e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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