Omessa pronuncia su censura di illegittime sanzioni contributive: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15537 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. L’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità se dall’articolazione dello stesso sia chiaramente individuabile il vizio denunciato, con la conseguenza che la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dichiarata inammissibile per la ricorrenza di una “doppia conforme”. Integra il vizio di omessa pronuncia la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento, anche implicito, su una specifica questione devoluta al giudice di merito con apposito motivo di gravame.
Il Fatto
La società, titolare di un’azienda agricola, aveva beneficiato della riduzione contributiva prevista per la sottoscrizione dei contratti di riallineamento, applicando ai propri dipendenti la retribuzione del contratto provinciale di Ragusa. L’Inps, all’esito di un verbale ispettivo, aveva però accertato l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello effettivamente applicabile, ossia quello di Catania, provincia in cui insisteva la sede operativa dell’azienda, emettendo un avviso di addebito per la differenza contributiva e le relative sanzioni.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Catania avevano respinto l’opposizione e il gravame proposti dagli imprenditori. Avverso la sentenza d’appello, questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame di fatti decisivi. La censura, pur formalmente intestata al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., si risolveva in una richiesta di riesame del merito, prospettando una ricostruzione della vicenda fattuale alternativa a quella operata dalla Corte territoriale. Tale ricostruzione, basata sugli elementi del verbale ispettivo e sulle dichiarazioni rese in sede di ispezione, non è consentita in sede di legittimità, alla quale è demandato solo il controllo di logicità e correttezza giuridica della valutazione del giudice di merito.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, relativo al vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di ultrapetizione. La Corte ha evidenziato che, per integrare tale vizio, la parte è tenuta a illustrare il carattere decisivo della questione su cui il giudice ha omesso di pronunciarsi, dimostrandone l’astratta rilevanza. Nella specie, tale dimostrazione era mancata.
La Corte ha escluso anche la sussistenza del vizio di motivazione apparente, dedotto con il terzo motivo. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, pur sintetico, risultava intellegibile: la Corte d’appello aveva chiarito che gli ispettori avevano accertato la denuncia dei lavoratori come “operai qualificati super” e la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali, disattendo la mera allegazione dei ricorrenti circa un diverso inquadramento.
È risultato, invece, fondato il quarto motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sull’illegittima applicazione delle sanzioni. La Corte ha riqualificato la censura, nonostante l’intestazione formale al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., ravvisandone la sostanza nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata, pur dando atto della proposizione del motivo di appello concernente le sanzioni, non conteneva alcun passaggio diretto a scrutinarlo, non risultando adottato alcun provvedimento, anche implicito, sulla questione.
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Nota della Redazione
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