Contumacia della parte soccombente non esonera dal pagamento delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 33825 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando una parte è totalmente vincitrice, la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga al principio di soccombenza, è ammessa solo nei casi normativamente previsti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e deve essere sostenuta da congrua motivazione. La contumacia della parte risultata soccombente non può giustificare di per sé la non ripetibilità delle spese sostenute dalla parte vincitrice. Il giudice che ritenga di derogare al principio di soccombenza deve dare conto dei presupposti che legittimano la deroga, non potendo valorizzare a danno del vincitore la mancata partecipazione attiva della controparte al processo.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito, quale difensore d’ufficio, una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Richiesta la liquidazione del compenso, l’istanza era stata respinta per carenza di documentazione sulla situazione reddituale dell’assistita.
Proposta opposizione con integrazione delle produzioni documentali, il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio e liquidato il dovuto. Stante la contumacia del Ministero, il Tribunale aveva però disposto che nulla fosse dovuto quanto alle spese. Il professionista ricorre per cassazione lamentando la mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la statuizione sulle spese, ritenendo irrilevante che il Ministero non si sia costituito, perché la questione non inciderebbe sul principio di soccombenza. La Corte ritiene il motivo fondato.
La ricorrente è risultata totalmente vincitrice all’esito della fase di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, con riconoscimento dei presupposti per l’ammissione al beneficio e liquidazione del compenso per l’attività prestata. L’art. 91 cod. proc. civ. pone il principio di soccombenza quale regola per la disciplina delle spese processuali.
La ripetizione delle spese da parte del vincitore può essere esclusa solo nei casi della seconda parte del primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ. o nelle situazioni disciplinate dall’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., salva la soccombenza reciproca e le altre ragioni di cui al secondo comma, anche alla luce della modifica introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018. Tali ipotesi giustificano tuttavia la compensazione, totale o parziale, delle spese, non la loro irripetibilità.
Le deroghe legittime al principio di soccombenza devono essere motivate in modo da dare conto dei presupposti che le giustificano. Il Tribunale si è invece limitato a correlare l’assenza di pronuncia sulle spese alla contumacia del Ministero, valorizzando inammissibilmente a danno della parte vittoriosa la mancata partecipazione attiva della controparte soccombente: sul punto la Corte richiama Cass. n. 34340/2022, n. 5255/2022 e n. 23632/2013.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione e rinvio al Tribunale. Non è possibile una pronuncia ex art. 384 cod. proc. civ., perché la ricorrente chiede la liquidazione secondo i valori medi dello scaglione indicato, ciò che implica approfondimenti di merito sull’attività in concreto svolta, non consentiti in sede di legittimità. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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