Responsabilità del custode e onere probatorio del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 24059 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, ma non presunto: per la sua configurazione è necessaria la dimostrazione, da parte dell’attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Solo dopo che tale prova sia stata raggiunta grava sul custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, consistente in un fatto naturale, nella condotta di un terzo o della vittima, connotato da imprevedibilità e inevitabilità sul piano oggettivo. Ne consegue che le censure relative alla prevedibilità o evitabilità della condotta del danneggiato sono logicamente successive e non possono essere esaminate se il danneggiato non ha assolto il proprio onere probatorio. È inammissibile, sotto il velo della violazione di norme di diritto, la censura che contesti l’apprezzamento fattuale del giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio la società affidataria del servizio idrico per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso mentre conduceva un motoveicolo, ricollegando l’evento a una buca presente sulla strada e invocando la responsabilità del custode. La convenuta contestò le domande e chiese di essere manlevata da due società che avevano eseguito lavori sulla sede stradale.
Il giudice di pace rigettò le domande; il Tribunale di Brindisi confermò la decisione con sentenza del 6.4.2022, rilevando che non era stata fornita prova adeguata degli elementi costitutivi della domanda, non essendo neppure dimostrato quale fosse la buca e la sua ascrivibilità ai lavori riconducibili alla società convenuta. Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Con l’unico motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva omesso di valutare la mancanza di prova del caso fortuito, gravante sul custode, e aveva ignorato la nota con cui la società avrebbe confermato la propria signoria di fatto sulla res e l’accadimento storico, qualificandola come confessione stragiudiziale.
La Corte ribadisce l’orientamento consolidato sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando Sezioni Unite n. 20943/2022, secondo cui la responsabilità del custode è oggettiva e non presunta: è sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, connotato da imprevedibilità e inevitabilità oggettive e dalla regolarità causale, senza rilievo della diligenza.
Il Collegio richiama altresì Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025, riepilogando le condizioni di esonero: la prova del caso fortuito; la sua possibile consistenza in fatto naturale, condotta di un terzo o della vittima; l’imprevedibilità e inevitabilità oggettive quando consista in fatto naturale o del terzo; l’applicazione dei criteri di prevedibilità ed evitabilità del danno, del dovere di ragionevole cautela e della regolarità probabilistica quando consista nella condotta della vittima.
Su tale base la Corte osserva che il giudice d’appello ha applicato correttamente i principi: prima di valutare il caso fortuito ha ritenuto che il danneggiato non avesse assolto l’onere probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e l’evento. Ogni questione sulla prevedibilità o evitabilità della condotta del danneggiato è dunque un posterius logico, indagabile solo se l’attore abbia assolto il proprio onere.
La censura sull’apprezzamento del materiale istruttorio resta riservata al giudice del merito, essendo prospettabile la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei ristretti limiti di Sezioni Unite n. 20867/2020. La doglianza sulla mancata valutazione della confessione stragiudiziale è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo riprodotto né adeguatamente contestualizzato il contenuto della nota. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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