Divisione ereditaria, prova della comproprietà e non contestazione (Cass. civ. Sez. II n. 12505 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà. La divisione non opera alcun trasferimento di diritti dall’uno all’altro condividente ed è volta ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa. Ne consegue che, in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti. Resta fermo che la divisione immobiliare non può farsi “sulla parola” e che la sola assenza di contestazione non supplisce alla totale carenza di prova documentale sull’appartenenza del bene alla comunione ereditaria.

Il Fatto

La ricorrente conveniva in giudizio il fratello davanti al Tribunale, chiedendo la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzione della disposizione testamentaria con cui la madre aveva lasciato la propria quota di un immobile al convenuto, e lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a sé del bene. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di divisione di altri beni caduti in successione e di restituzione dei relativi frutti civili.

Il Tribunale dichiarava aperta la successione, ma rigettava sia le domande attoree sia quelle riconvenzionali per difetto di prova dell’appartenenza dei beni alla de cuius. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, confermando il deficit probatorio. La ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi; l’intimato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia la regola sostanziale che governa la materia richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 6228 del 2023; Cass. n. 10067/2020): nei giudizi di scioglimento della comunione la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa dell’azione di rivendicazione. La divisione, infatti, non trasferisce diritti da un condividente all’altro, ma accerta un diritto comune a tutte le parti in causa.

Da tale premessa la Corte trae la conseguenza che, in presenza di non contestazione sull’appartenenza dei beni, non può escludersi a priori la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, le quali ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti. La Corte chiarisce tuttavia il limite del principio: non si sostiene che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che, ove la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, la prova indiziaria e le verifiche del CTU assumono rilievo.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che la Corte d’Appello non si è limitata a valorizzare la non contestazione, ritenendola di per sé insufficiente, ma ha accertato che negli atti non vi era alcuna prova dell’appartenenza dei beni dividendi alla de cuius. La documentazione prodotta risultava riferibile alle successioni di soggetti diversi e non offriva riscontro sulla provenienza dei beni in capo alla de cuius.

Quanto al primo motivo, la doglianza di omesso esame dell’atto di donazione e della relazione del CTU non è accolta. La Corte osserva che l’atto notarile non è stato trascurato dai giudici di merito, che lo hanno ritenuto inidoneo a provare la proprietà della de cuius. La censura sull’omesso esame delle risultanze della CTU ricade nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed è inammissibile, operando, a fronte di un doppio accertamento conforme, la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Il secondo motivo è parimenti rigettato.

La Corte rigetta dunque il ricorso. Nulla dispone sulle spese, essendo l’intimato rimasto non costituito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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