Revocazione, errore su punto controverso e motivazione solo apparente (Cass. civ. Sez. V n. 3937 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’errore di fatto non è configurabile quando il fatto oggetto della supposta errata percezione abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, essendo a tal fine sufficiente che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti e di apprezzamento delle risultanze processuali. Il vizio di motivazione apparente, che rende nulla la sentenza ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., non ricorre quando il percorso argomentativo, pur in parte errato, resti comprensibile e intellegibile, lasciando cogliere la ratio decidendi e consentendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La censura che attinge una sola delle autonome rationes decidendi è inammissibile per difetto di interesse, divenendo definitiva l’autonoma motivazione non impugnata.

Il Fatto

Il contribuente riceveva un sollecito di pagamento per il contributo di bonifica relativo all’anno 2014. Impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la carenza di motivazione e l’illegittimità dell’imposizione. La C.T.P. rigettava il ricorso; la C.T.R. della Puglia, in accoglimento dell’appello, annullava la sentenza e il sollecito, rilevando che l’atto non conteneva alcun riferimento al piano di classifica né alla delibera di approvazione.

Il Consorzio proponeva quindi ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza d’appello aveva affermato circostanze in contrasto con i documenti prodotti. La C.T.R. dichiarava l’inammissibilità della revocazione. Il Consorzio ricorreva per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., sotto il profilo della motivazione apparente. Il motivo è rigettato. La sentenza impugnata, pur in parte errata, espone un percorso argomentativo comprensibile che lascia cogliere la ratio decidendi in punto di inammissibilità della revocazione.

Richiamando l’insegnamento di Cass. n. 3819 del 2020 e delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Nella specie la decisione risulta costruita in modo tale da consentire il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, superando così il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La censura, in realtà, sottende una doglianza di erronea motivazione non proponibile in sede di legittimità sotto il profilo della motivazione apparente.

Il secondo motivo attinge soltanto una delle due rationes decidendi che sorreggono la pronuncia. I giudici territoriali avevano infatti fondato l’inammissibilità su due ragioni autonome: da un lato, che l’errore non rappresentava il motivo decisivo; dall’altro, che il fatto erroneamente percepito era punto controverso ampiamente dibattuto tra le parti. Poiché il ricorrente ha impugnato solo la prima, la permanenza della seconda — giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione — rende la censura inammissibile per difetto di interesse.

La Corte richiama sul punto il consolidato indirizzo secondo cui, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali. Vengono citate le Sezioni Unite n. 20013 del 2024, nonché Cass. n. 9527 del 2019 e Cass. n. 18641 del 2017. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza e l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *