Coperture finanziarie delle leggi regionali siciliane e valorizzazione del contraddittorio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 315 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio dell’attività refertuale sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, il contraddittorio con l’amministrazione regionale non si esaurisce nell’acquisizione di osservazioni e controdeduzioni, ma va inteso come condivisione completa e trasparente degli elementi che attengono alle coperture e alla asserita neutralità finanziaria. Esso si svolge in un rapporto di reciproca collaborazione tra Sezione e Regione, coerente con la natura ausiliaria del controllo. La relazione annuale approvata dalla Sezione di controllo costituisce atto di controllo collaborativo, distinto dall’accertamento di responsabilità, e la sua trasmissione agli organi destinatari ne integra l’efficacia.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha approvato la relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell’anno 2022. L’istruttoria si è svolta secondo il modulo del contraddittorio preventivo: la versione provvisoria del documento è stata trasmessa, con posta elettronica certificata del 4 ottobre 2024, al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ai Presidenti delle Commissioni Legislative Permanenti e al Presidente della Regione, con invito a presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine di trenta giorni e con avviso della possibilità di richiedere il contraddittorio orale in adunanza.
È pervenuta una nota di riscontro del Ragioniere Generale della Regione, protocollata il 25 novembre 2024 e acquisita in ingresso il 26 novembre 2024, quindi oltre la scadenza del termine assegnato. La Sezione ha comunque esaminato il documento e ha ritenuto di procedere all’approvazione della relazione definitiva, previa convocazione della camera di consiglio con ordinanza presidenziale del 22 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il provvedimento si fonda sul quadro normativo del controllo finanziario sulle leggi regionali di spesa. Rilevano gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, l’art. 2 del d.lgs. n. 655/1948 nel testo sostituito dal d.lgs. n. 200/1999 e dal d.lgs. n. 158/2019, gli artt. 17, 19 e 30 della legge n. 196/2009 e l’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, come sostituito dal d.lgs. n. 126/2014. Sul piano regionale opera l’art. 7 della legge regionale n. 47/1977.
La Sezione richiama le linee di orientamento elaborate dalla Sezione delle Autonomie in materia di relazioni sulle coperture finanziarie, in particolare la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR, la n. 8/SEZAUT/2021/INPR e, sul versante dell’analisi delle modalità di copertura, la n. 10/SEZAUT/2023/FRG e la n. 12/SEZAUT/2024/FRG.
Il passaggio centrale del percorso argomentativo riguarda la funzione del contraddittorio. La Corte evidenzia l’opportunità che l’attività refertuale prosegua nel segno di una crescente valorizzazione di tale istituto, inteso come condivisione completa e trasparente degli elementi che attengono alle coperture e anche alla asserita neutralità finanziaria. Il confronto si colloca in un rapporto di reciproca collaborazione tra Sezione e Regione, coerente con la natura ausiliaria del controllo in esame, e non in una logica di contrapposizione.
Il programma dei controlli per l’anno corrente era stato approvato con deliberazione n. 51/2024/INPR del 7 marzo 2024. La relazione provvisoria era stata approvata con deliberazione n. 256/2024/RQ del 4 ottobre 2024, proprio al fine di instaurare il contraddittorio. La nota di riscontro regionale, pur tardiva, è stata esaminata dalla Sezione, che ha quindi deliberato l’approvazione della relazione definitiva, disponendone la trasmissione ai destinatari istituzionali: il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e i Presidenti delle Commissioni Legislative Permanenti, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012, il Presidente della Regione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.