Acquisizione partecipazione in società in-house ICT: parere non ostativo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 5 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, nel testo novellato dall’art. 11, comma 1, legge n. 118/2022, si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, scrutinando i presupposti giuridici ed economici dell’acquisto di partecipazioni prima che questo sia perfezionato. L’atto deliberativo, adottato con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 TUSP, deve essere analiticamente motivato in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali (art. 4 TUSP), alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in comparazione con soluzioni alternative di gestione diretta o esternalizzata, nonché alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La verifica di sostenibilità assume una duplice accezione, oggettiva (equilibrio economico-finanziario della società) e soggettiva (impatto sul bilancio dell’ente). Il controllo non si estende alle operazioni societarie straordinarie successive all’ingresso, come la sottoscrizione di aumenti di capitale nella qualità di socio.

Il Fatto

Il Comune di Verona ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 66 del 27 novembre 2025, con cui ha disposto l’acquisizione di n. 3.302 quote della società in-house Pasubio Tecnologia Srl, per un valore complessivo di euro 24.999,08, pari all’1,44% del capitale sociale post aumento. L’operazione si inserisce nel percorso di migrazione al cloud dei sistemi informatici dell’ente, imposto dalla “Strategia Cloud Italia”, e mira ad affidare in house i servizi di gestione del data center e delle postazioni di lavoro. L’atto consiliare è stato preceduto da una consultazione pubblica, conclusasi con osservazioni della società Arslogica Sistemi Srl, attuale affidataria di servizi informatici, cui l’ente ha replicato con un supplemento di istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della nuova funzione di controllo, introdotta dall’art. 11, comma 1, legge n. 118/2022 e disciplinata dalle Sezioni riunite con le deliberazioni n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. La fattispecie in esame ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, TUSP, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista per la prima volta la qualifica di socio. L’accertamento della natura preventiva del controllo è condotto tramite visura storica, che attesta la mancata iscrizione dell’ente nel registro delle imprese alla data del 5 dicembre 2025.

Nel merito, la Corte riscontra la regolarità dell’atto sotto i profili tipologici e finalistici. La società, a totale capitale pubblico e costituita nel 1993, ha forma compatibile con l’art. 3 TUSP, e il suo oggetto sociale, incentrato sulla produzione di beni e servizi strumentali ICT per gli enti soci, soddisfa i requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. L’acquisizione è dichiarata strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in coerenza con il Codice dell’amministrazione digitale e con il Piano triennale AgID 2024-2026.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione applica la nozione duale elaborata dalle Sezioni riunite: essa va valutata sia in chiave oggettiva, con riguardo all’equilibrio economico-finanziario della società, sia in chiave soggettiva, in relazione alla situazione dell’ente. La società presenta risultati in utile per gli esercizi 2025-2027 e adeguate certificazioni, mentre il Comune ha conseguito risultati positivi di cassa e di amministrazione, con copertura della spesa stanziata sul capitolo dedicato. La Corte sottolinea, tuttavia, l’onere per l’ente di monitorare l’evoluzione della situazione economica della società.

In merito alla convenienza economica, la motivazione dell’ente esclude la gestione diretta per carenza di personale e competenze specializzate, e opera una comparazione con l’offerta del Polo Strategico Nazionale, ritenuta meno vantaggiosa. La Corte evidenzia il carattere dinamico delle valutazioni e richiama l’ente all’attuazione di un sistema di monitoraggio per verificare la permanenza delle condizioni di efficacia ed efficienza. Da ultimo, la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è affermata in ragione della natura in-house della società, che opera quale “prolungamento” dell’amministrazione, senza agire nel mercato aperto, in coerenza con l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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