Copianificazione e scelte urbanistiche: la pianificazione “protettiva” non lede l’affidamento (TAR Puglia n. 398 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte pianificatorie costituiscono espressione di amplissima discrezionalità tecnico-amministrativa, insindacabile nel merito salvo che siano inficiate da errori di fatto, abnormità o irrazionalità manifesta. La destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione puntuale, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, a meno che non ricorrano affidamenti qualificati del privato. La generica aspettativa alla non reformatio in peius della precedente destinazione edificatoria non è tutelata. In sede di conferenza di servizi di copianificazione, le amministrazioni partecipanti definiscono congiuntamente le “modifiche necessarie” al superamento delle criticità regionali, senza che il commissario ad acta determini da sé l’esito delle decisioni.

Il Fatto

Una società, titolare di un suolo in Arnesano classificato come agricolo ma edificabile nel previgente strumento urbanistico, impugnava la deliberazione del commissario ad acta che aveva approvato il nuovo PUG, che aveva riclassificato l’area come “contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico”, azzerandone la capacità edificatoria. La ricorrente contestava, in particolare, la nomina del commissario ad acta, funzionario regionale, per presunta violazione del principio di terzietà, nonché l’eccesso di potere nella trasformazione dell’area a fronte di una delibera regionale di non compatibilità che non imponeva espressamente l’eliminazione di ogni capacità edificatoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha evidenziato che il commissario ad acta era stato nominato già nel 2014, prima dei rilievi regionali del 2017, escludendo il sospetto di un suo ruolo finalizzato a un facile adeguamento del piano. Inoltre, l’art. 11, comma 9, L.R. Puglia n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, nel rispetto del principio di copianificazione, il potere di definire congiuntamente le modifiche necessarie, sicché al commissario non spetta alcun potere decisionale esclusivo. L’espressione “modifiche necessarie” implica che il superamento delle osservazioni regionali non possa avvenire che mediante adeguamento, come confermato dal comma 11 della medesima disposizione.

Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, il TAR ha richiamato il consolidato principio per cui le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici e privati, essendo sufficiente la c.d. “polverizzazione della motivazione”, salvo il ricorrere di specifiche evenienze quali un affidamento qualificato del privato. Nel caso di specie, la società vantava una mera aspettativa alla conservazione della capacità edificatoria, non tutelata dall’ordinamento. La misura dell’azzeramento, adottata in sede di copianificazione per adeguare il piano agli obiettivi regionali di tutela paesaggistica, è stata ritenuta una modalità non irragionevole di ottenere il controllo positivo di compatibilità, rientrando nella discrezionalità tecnica delle amministrazioni procedenti, non sindacabile dal giudice. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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