Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse accertata d’ufficio dal giudice (TAR Puglia n. 397 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Vige il principio dispositivo, in forza del quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del ricorrente, della Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22.09.2020 con cui è stato approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di Arnesano, nonché di una serie di atti presupposti e consequenziali, tra cui la Deliberazione di Giunta Regionale del 4.9.2020 di attestazione di compatibilità del piano e i verbali delle Conferenze di co-pianificazione. Il ricorrente ha domandato l’annullamento dei suddetti provvedimenti, con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali atti non conosciuti.

Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Arnesano e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, mentre la Regione Puglia e la Provincia di Lecce non hanno partecipato al giudizio. Dopo la costituzione delle parti e il deposito di memorie difensive da parte del Comune, il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato in giudizio, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere all’esame del merito della controversia. Tale regola trova fondamento nel principio dispositivo, che governa il processo amministrativo e che impone al giudice di attenersi alla valutazione compiuta dalla parte in ordine alla persistenza dell’interesse ad agire.

Il Collegio ha evidenziato che il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente, determina una sopravvenuta carenza di interesse che rende improcedibile il ricorso. In particolare, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve rispettarne la volontà, limitandosi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità.

In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure proposte avverso gli atti di approvazione del Piano Urbanistico Generale. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato ragioni equitative idonee a giustificarne l’integrale compensazione tra le parti, disponendo infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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