Errore nella causale FIS: l’INPS deve valutare la sostanza della domanda (TAR Lombardia n. 1391 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammortizzatori sociali, l’INPS non può respingere la domanda di Assegno di Integrazione Salariale fondandosi sul mero errore di compilazione della causale, quando dall’accordo sindacale e dalla scheda tecnica allegata emerga in modo inequivocabile la volontà del datore di lavoro di accedere al trattamento ordinario. L’Istituto è tenuto ad applicare il criterio di prevalenza tra forma e sostanza, istruendo la domanda sugli elementi sostanziali anche in difformità dalla causale indicata e disponendo, se necessario, un supplemento di istruttoria. La motivazione che si limiti a contestare l’erronea indicazione della causale è viziata per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Resta ferma la disciplina del d.lgs. n. 148/2015, che per i datori con più di quindici dipendenti non aderenti ai fondi bilaterali ammette il doppio binario FIS/CIGS secondo la causale ordinaria o straordinaria.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore dell’organizzazione e gestione di convegni e fiere, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha rigettato la sua istanza di integrazione salariale ordinaria per il periodo 1-30 aprile 2022. L’istanza era stata presentata per la causale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, relativa a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

La reiezione si fondava sull’erronea indicazione, nel modulo telematico, di una causale straordinaria, ritenuta dall’Istituto incompatibile con la prestazione richiesta perché riservata alle aziende fino a quindici dipendenti. La società ha sostenuto che si era trattato di un mero errore di compilazione dell’intermediario abilitato e ha chiesto l’annullamento del provvedimento. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La ricorrente, con organico superiore alle quindici unità e non aderente ai fondi di solidarietà bilaterali, rientra nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale. La legge n. 234/2021 ha introdotto per questi datori un doppio binario: possono accedere sia al FIS, per le causali ordinarie, sia alla CIGS, per quelle straordinarie. I datori con meno di quindici dipendenti, invece, accedono solo al FIS, a prescindere dalla causale.

Su questa base il TAR rileva che la società aveva raggiunto un accordo sindacale proprio per richiedere l’Assegno di Integrazione Salariale per causale ordinaria. All’istanza era allegata la documentazione dalla quale risultava con chiarezza l’intenzione di invocare il trattamento ordinario. L’INPS, tuttavia, si era limitato a contestare l’erronea causale indicata, senza considerare il mero errore di compilazione.

Decisivo è il richiamo al messaggio INPS n. 2089/2022, pure successivo alla reiezione impugnata. In esso l’Istituto, preso atto dei numerosi errori di compilazione verificatisi nella prima fase applicativa della riforma, ha impartito istruzioni operative ai propri uffici: nel caso di domanda presentata con causale straordinaria ma con scheda tecnica riferita a una causale ordinaria, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza e istruire la pratica sulla base degli elementi sostanziali, anche in difformità dalla causale richiesta, attivando se necessario un supplemento di istruttoria. Il Ministero del Lavoro ha confermato tale criterio.

Il Collegio qualifica il supplemento di istruttoria come doveroso, soprattutto in un contesto segnato dal susseguirsi di norme nella fase pandemica. Nel caso di specie esso è mancato, nonostante l’evidente dissonanza tra la causale indicata e il contenuto dell’accordo sindacale allegato. La motivazione, estremamente sintetica, deriva quindi da un travisamento dei fatti per inadeguatezza dell’istruttoria.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per giusti ed eccezionali motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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