Responsabilità civile autonoma dall’assoluzione penale per il danneggiato (Cass. pen. Sez. IV n. 5189 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da sinistro stradale, quando l’imputato sia stato assolto con sentenza confermata in appello e l’impugnazione provenga dalla sola parte civile, l’accertamento dell’illecito civile è autonomo e non risente dell’esito del giudizio penale. Il giudice deve verificare se la condotta abbia cagionato un danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., distinguendo la causalità materiale, da accertarsi secondo il criterio della probabilità prevalente, dalla causalità giuridica. È viziata da contraddittorietà la motivazione che ometta il confronto con le prove testimoniali potenzialmente idonee a sovvertirne la struttura argomentativa.

Il Fatto

Un ciclista, mentre percorreva insieme a un altro corridore una strada statale all’uscita da una rotatoria, veniva urtato e travolto dagli assi di un’autocisterna per il trasporto di latte, riportando lesioni gravissime. Il conducente del mezzo pesante, che circolava con patente scaduta, veniva imputato del reato di lesioni personali stradali gravissime ex art. 590-bis cod. pen.

Il Tribunale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste; la Corte d’appello confermava. Le parti civili, costituite per il risarcimento, ricorrevano per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo vizi di motivazione e violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla qualificazione del giudizio. Essendo intervenuta una doppia conforme di assoluzione, le motivazioni di primo e secondo grado formano un unico corpo decisionale, da assumere unitariamente nel sindacato di legittimità. Il thema decidendum riguarda esclusivamente la responsabilità civile e il correlato diritto al risarcimento.

I giudici di legittimità ribadiscono che l’accertamento dell’illecito civile è assolutamente autonomo rispetto a quello penale. Tale autonomia è imposta dal rispetto della presunzione di innocenza e dalla struttura oggettiva e soggettiva distinta dell’illecito civile. Il giudice deve accertare il danno ingiusto e il nesso causale secondo il criterio della probabilità prevalente, non la causalità penalistica.

Su questa base, il primo e il secondo motivo sono accolti. La sentenza d’appello, nel recepire le conclusioni dei consulenti che escludevano il contatto tra i mezzi, ha omesso il confronto con le prove testimoniali assunte in primo grado. In particolare, la deposizione del ciclista che seguiva la vittima — ritenuto teste attendibile — riferiva di aver visto il mezzo pesante urtare il compagno con la parte angolare destra della motrice, facendolo cadere e arrotandolo. Tali dichiarazioni trovano riscontro in altra testimonianza e nelle dichiarazioni della persona offesa, oltre che in un elaborato tecnico che confermava l’impatto.

La Corte rileva inoltre profili di contraddittorietà: la sentenza non considera l’obbligo di ordinaria diligenza del conducente di un mezzo lungo circa nove metri di prestare attenzione alla presenza di ciclisti, né la avvistabilità della vittima. Erroneo è poi il riferimento alla manovra di sorpasso, poiché il ciclista si era semplicemente posizionato a destra in attesa di imboccare la rotatoria.

Il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili: le questioni non erano state devolute con i motivi di appello, non potendosi dedurre per la prima volta in cassazione questioni nuove. La sentenza è pertanto annullata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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