Distanze da allevamenti intensivi non derogabili con servitù (Cass. civ. Sez. II n. 4896 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le distanze dal confine imposte per stalle, annessi rustici e concimaie dalla normativa locale, richiamata dall’art. 890 cod. civ., tutelano interessi pubblici sottratti alla disponibilità delle parti e non sono derogabili mediante convenzioni costitutive di servitù di distanza; la deroga concordata è pertanto invalida. Il rispetto della distanza regolamentare è assistito da una presunzione assoluta di nocività, che prescinde da ogni accertamento concreto e dalla prova dell’esistenza di un pericolo. La disciplina sopravvenuta più restrittiva non si applica alle costruzioni già sorte alla data della sua entrata in vigore. L’errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma locale integra violazione di legge.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di terreni agricoli destinati ad attività vinicola, confinava con i fondi su cui il confinante esercitava un allevamento zootecnico intensivo di oltre 750 capi. Nel corso degli anni le parti avevano concluso convenzioni notarili di servitù di distanza, con le quali, dietro corrispettivo e con l’imposizione di zone di rispetto sui fondi serventi, si derogava alle distanze dal confine prescritte dallo strumento urbanistico comunale.

Nel 2011 la società convenne in giudizio il confinante davanti al Tribunale per far dichiarare la nullità delle convenzioni per contrasto con norme imperative, ottenere la demolizione dei fabbricati e il risarcimento dei danni. Il Tribunale respinse le domande e condannò la società al risarcimento per lite temeraria. La Corte d’Appello, in parziale riforma, accertò la violazione della distanza per una concimaia e ne ordinò l’arretramento, revocando la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; per il resto confermò la validità delle convenzioni.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, investono la ritenuta validità delle convenzioni di deroga alle distanze. La Corte ne rileva la motivazione meramente apparente, per il profilo della contraddittorietà e della insufficienza, e comunque contraria a legge nel punto in cui considera derogabili da convenzioni private interessi pubblici.

Il giudice di merito aveva fatto riferimento all’art. 889 cod. civ. e all’art. 873 cod. civ., norme a tutela di interessi privatistici e relative, rispettivamente, alle fosse di latrina o di concime e alle distanze tra costruzioni. La fattispecie ricade invece nell’art. 890 cod. civ., che per stalle ed edifici simili impone di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Nella specie si tratta di distanze dal confine imposte per manufatti di un allevamento intensivo ritenuti inquinanti e potenzialmente nocivi in zona agricola.

Gli interessi richiamati dall’art. 890 cod. civ. e quelli per cui la disciplina locale prescrive determinate distanze dal confine, variabili a seconda del tipo di costruzione e del numero dei capi, appartengono alla categoria degli interessi pubblici che non rientrano nella disponibilità dei proprietari confinanti. Nel conforto di tale lettura la Corte richiama Cons. Stato n. 6639 del 2012, reso proprio in materia di distanza legale imposta da un allevamento di animali nella Regione Veneto.

Il principio è consolidato: qualora le norme regolamentari stabiliscano una distanza minima, questa deve essere sempre osservata dal costruttore, indipendentemente dalla prova dell’esistenza di un pericolo, ed è inderogabile dalla volontà delle parti. Il rispetto della distanza ex art. 890 cod. civ. è collegato a una presunzione assoluta di nocività, che opera per la sola violazione della distanza imposta quando sussiste un regolamento che la prescriva.

La Corte distingue nettamente due piani: sono derogabili con convenzioni costitutive di servitù le norme codicistiche che prescrivono distanze tra costruzioni per evitare intercapedini dannose, mentre non sono derogabili le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, dettate a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, per cui le deroghe eventualmente concordate sono invallide. Il richiamo regolamentare dell’art. 890 cod. civ. si estende anche alle norme regionali.

Quanto alla pretesa applicabilità della disciplina sopravvenuta, la Corte la ritiene errata: si tratta di fabbricati anteriori alla sua entrata in vigore, soggetti alla normativa locale vigente all’epoca della rispettiva costruzione. I regolamenti edilizi in materia di distanze contengono norme di immediata applicazione, con il limite, per le norme più restrittive, dei diritti quesiti. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta senza indagare la tipologia e il numero dei capi, con motivazione carente.

Il quinto motivo è fondato con riguardo all’errore di sussunzione in cui è incorsa la Corte d’Appello: alla concimaia è stata applicata la distanza prevista per gli annessi rustici, anziché quella prevista per le concimaie in rapporto al numero dei capi bovini. Ne consegue che il giudice di rinvio dovrà individuare le distanze applicabili a ciascun fabbricato tenendo conto dell’epoca di costruzione, delle caratteristiche tipologiche e del numero dei capi, e valutare all’esito le domande risarcitorie, in forma specifica e per equivalente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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