Correzione dell’errore materiale e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12042 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa disposizione, nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione, della distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari integra un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., con la conseguente aggiunta della relativa espressione nel dispositivo. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, poiché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza non consente di ravvisare i presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ., riferiti a un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.

Il Fatto

I difensori di un ricorrente, nell’interesse di quest’ultimo, hanno proposto istanza di correzione di errore materiale avverso il decreto con cui la Corte di cassazione, definendo il giudizio di legittimità, aveva rigettato il ricorso. Nel dispositivo del provvedimento non era stata disposta la distrazione delle spese in favore dei medesimi difensori, benché gli stessi ne avessero fatto espressa richiesta nel controricorso, dichiarandosi antistatari.

Il decreto, ha osservato il Collegio, risulta affetto da errore materiale proprio nella parte in cui non dispone la distrazione. L’ente intimato, cui era stata comunicata la fissazione dell’adunanza camerale, è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte attiene alla correggibilità, ex art. 287 cod. proc. civ., dell’omessa statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha ritenuto che la mancata disposizione integri un errore materiale evidente, in quanto la richiesta era stata formulata espressamente con il controricorso e la relativa pronuncia era doverosa.

L’istanza è stata pertanto accolta, con l’aggiunta, nel dispositivo del decreto, dopo le parole «ed agli accessori di legge», dell’espressione richiesta: «da distrarre in favore» dei difensori antistatari. La Corte ha inoltre disposto che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento.

Il profilo di maggiore interesse riguarda la sorte delle spese del procedimento di correzione. La Corte ha escluso che vi sia luogo a provvedere, richiamando l’art. 287 cod. proc. civ. e l’art. 91 cod. proc. civ.. La natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dalla norma sulle spese, che presuppongono un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.

Il Collegio ha confortato tale conclusione con un indirizzo consolidato, richiamando Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019, Cass. 8 giugno 2023, n. 16221, Cass. n. 27449 del 2024 e Cass., S.U., n. 29432 del 2024. L’accoglimento dell’istanza determina così la sola correzione del dispositivo, con l’annotazione sull’originale, restando esclusa ogni regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *