Società cancellata: ricorso in riassunzione inammissibile e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 12029 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l’estinzione, con perdita della capacità giuridica e della capacità di stare in giudizio. Il vizio che ne deriva è insanabile e originario: esso impedisce la stessa proposizione dell’azione e va rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto dal socio in nome della società estinta e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado. L’art. 2495 cod. civ., nel testo applicabile dal 1° gennaio 2004, attribuisce efficacia di pubblicità costitutiva alla cancellazione anche rispetto ai rapporti pendenti.
Il Fatto
Il socio e legale rappresentante di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese, impugnò dinanzi alla C.T.P. di Ragusa il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria a due istanze di rimborso per Ilor e Irpef versate in eccesso nel triennio 1990-1992. Il contribuente invocava la detrazione del 90% prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 in favore dei residenti nei Comuni colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 1990.
La C.T.P., riuniti i ricorsi, li accolse quanto all’Ilor e li respinse quanto all’Irpef. La C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, respinse l’appello dell’Agenzia; la sentenza fu annullata con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 19070/2019. Riassunto il giudizio, la C.T.R. riconobbe il diritto al rimborso dell’Irpef. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il controricorrente ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte richiama il principio, consolidato a partire dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società e le sottrae la capacità di stare in giudizio. Già le Sezioni Unite n. 4060/2010 avevano precisato che, dal 1° gennaio 2004, l’art. 2495 cod. civ. conferisce efficacia di pubblicità costitutiva alla cancellazione, con perdita della capacità giuridica e della legittimazione processuale anche per i rapporti pendenti.
La Corte richiama poi Cass., sez. U., n. 3625/2025, che riconduce la legittimazione passiva dei soci a un fenomeno di tipo successorio, subordinato alla prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Tale prova integra una condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco.
Da queste coordinate deriva un ulteriore corollario, già espresso in più pronunce: se la cancellazione precede l’instaurazione del giudizio di merito, difettano la capacità processuale della società e la legittimazione dei soci o del liquidatore a rappresentarla. Eliminata ogni possibilità di proseguire l’azione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di vizio insanabile originario del processo (così Cass. n. 23365/2019, Cass. n. 23029/2017, Cass. n. 5736/2016, Cass. n. 20252/2015). L’impugnazione è improponibile, perché l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 5736/2016), né vi è spazio per valutazioni sulla sorte dell’atto impugnato, emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. n. 4778/2017).
Nel caso di specie è pacifico che la società fosse stata cancellata prima dei ricorsi dinanzi alla C.T.P. Dopo l’annullamento con rinvio, il giudizio è stato riassunto dal socio, che ha speso il nome della società estinta qualificandosi come “socio superstite” e ne ha rappresentato l’identità mediante il codice fiscale. Ricorre dunque il vizio insanabile che avrebbe dovuto condurre il giudice del rinvio a una pronuncia declinatoria del merito.
In conclusione, il primo motivo è accolto, restando assorbiti i restanti e il ricorso incidentale. La sentenza è cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado. Il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono compensate.
Nota della Redazione
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