Clausola penale determinata e non modificata non è nulla per indeterminatezza (Cass. civ. Sez. III n. 10095 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione che riserva a una parte il potere di modificare unilateralmente il regolamento contrattuale non determina l’indeterminatezza della clausola penale quando la misura della penale e i suoi presupposti risultino determinati e la potestà modificativa non sia stata in concreto esercitata. Essa configura, semmai, una clausola potestativa che consente di introdurre obbligazioni regolamentari rilevanti in funzione della penale, non un vizio di determinatezza del meccanismo sanzionatorio. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che censuri l’essenzialità della clausola una volta esclusane la nullità. Sono parimenti inammissibili i motivi aspecifici, quelli che non si confrontano con la ratio decidendi e le censure proposte per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società concessionaria di un reparto all’interno di un centro commerciale si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di gestione del centro per il pagamento di canoni, spese e ammende previste dal regolamento interno in caso di ingiustificata chiusura del punto vendita.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, qualificava le ammende come penale contrattuale e le riduceva del cinquanta per cento ex art. 1384 cod. civ., condannando la concessionaria al pagamento del residuo. La Corte d’appello rigettava sia l’impugnazione principale sia quella incidentale. La concessionaria proponeva ricorso per cassazione con sette motivi; la società di gestione resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la nullità della clausola penale per la possibilità, riconosciuta alla controparte, di modificare unilateralmente il regolamento interno. La Corte giudica il motivo infondato: la misura della penale e i suoi presupposti erano determinati e l’apprezzamento del giudice del merito non risulta adeguatamente censurato.

Il punto decisivo è che la facoltà di modifica non si traduce in una indeterminatezza degli inadempimenti sanzionati. Essa integra piuttosto una clausola potestativa che consente di introdurre obbligazioni regolamentari rilevanti in funzione della penale, potestà che nel caso concreto non era stata esercitata e che non aveva inciso sulla stesura originaria della clausola.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ.: esclusa la nullità della clausola, non vi è ragione di valutarne l’essenzialità ai fini della conclusione del contratto. Il terzo è aspecifico, perché non rispetta i canoni richiesti per la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come delineati da Sezioni Unite n. 23745 del 2020.

Il quarto motivo è inammissibile perché non ascrivibile ad alcun paradigma dell’art. 360 cod. proc. civ. e perché il preteso omesso esame riguarda una questione, non un fatto. Il quinto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva disatteso ogni questione sulla qualificazione del rapporto. Il sesto si dilunga sulla pretesa natura condominiale del regolamento senza spiegare cosa abbia deciso la Corte d’appello.

Il settimo motivo è inammissibile per novità: la questione degli interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002 non risulta mai sollevata nel giudizio di merito. Anche il ricorso incidentale è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo indicati gli atti dai quali desumere il preteso giudicato. Il ricorso principale è rigettato, l’incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *